SISTEMI
GIURIDICI COMPARATI
Cap1 da pag1 a 23 LA
COMPARAZIONE GIURIDICA
la comparazione è una scienza che si è sviluppata al fine di verificare le
possibili convergenze tra i sistemi
giuridici dei paesi del mondo, che presentavano delle differenze. oggi
lo studio comparatistica è rivolto a comprendere le differenze tra i vari
ordinamenti , e laddove sia possibile studiare le possibili affinità tra i
stistemi.il comparatista non è tenuto a fare delle interpretazioni
proprie,anche se puo costatare la possibilità
di svolgere analisi e considerazioni diverse da quelle fornite dall’
interprete del sistema dato;egli non deve affatto scegliere tra le varie
interpretazioni quale gli sembra piu idonea bensì deve inventariare tutte le
possibili interpretazioni,in quanto possibili elementi per effettuare la
comparazione. il comparatista è soprattutto affascinato dal regolamento scritto
ma trova un valido stumento di aiuto
anche in quelle valutazioni non scritte che provengono dalle
interpretazione. gli elementi che emergono
sia dalla norma scritta che dalle valutazioni non scritte formano lo
stesso sistema ma appartengono a due formanti differenti. il formante si
qualifica come l ‘ insieme delle regole scritte non scritte che sono poste alla
base di un ordinamento e che lo
legittimano . nell’analisi dei formanti deve considerarsi importantissima
la tripartizione degli stessi in:
1.
formante
legislativo basato sulla legittimazione
riconosciuta all’ordinamento mediante il conferimento del potere legislativo
ad uno specifico organo.
2.
formante
giurisprudenziale fondato sulla
sentenza del giudice che contiene la
decisione assunta in sede di giudizio e l enunciazione della regola sulla base della quale è maturata la
decisione.
3.
formante
dottrinale , è un argomentazione o spiegazione
che accompagna ogni regola giuridica e che acquista valore fondante per l’
ordinamento.
in ogni caso i
formanti analizzati si influenzano vicendevolmente;nei sistemi giuridici
moderni oltre ai formati legis,
dottrinale e giurisprudenziale esistono altri formanti:
· massima regola di
diritto pronunciata dal giudice per motivare la sua decisione
· argomentazione proposizione giuridica
· crittotipi
*
· declamazione dichiarazione non precettiva spesso
collegata ad un ‘ideologia
· legittimazione teoria
o verità invocata a favore di norme appartenenti ad un dato sistema.
per un comparatista risulta importante considerare cio che l ordinamento
presenta come scritto e codificato;bisogna pero considerare che esitono i
crittotipi:i crittotipi sono delle regole, delle norme di condotta che non si
presentano in forma scritta ma che
tuttavia fanno parte del bagaglio culturale del comparatista, il
quale considera quella condotta come
ovvia benchè non prescritta da norme scritte.
un altro problema per il comparatista sorge allorchè si trovi a
confrontarsi con sistemi che usano lngue diverse dalla propria.ulteriori
complicazioni sorgono allorquando si faccia molto uso di sineddoche:la
sineddoche è una figura retorica che esiste all’internodi una frase, che ne
altera il senso in quanto specifica un termine utilizzando solo alcune sue
caratteristiche qualificanti (es. incontro di volontà si usa per indicare
l’incontro di due distinte manifestazioni di volontà)esistono inoltre delle
terminologie utlizzate dai giuristi in particolare in quest’ambito ricordiamo:
1.
IL FENOTIPO che
rappresenta una determinazione piu puntuale del
fenomeno addotto.
2.
IL GENOTIPO che rappresenta una qualificazione piu
generica e meno assorbente.
per studiare al meglio i vari sistemi giuridici del mondo risulta
necessario riunirli in famiglie caratterizzanti;il primo a compiere un lavoro
si sistematica fu David ,nel 1960 il quale distinse i vari ordinamenti
mondiali come caratterizzati dall appartenenza
a diverse famiglie in particolare distinse:
1.
ORDINAMENTI ROMANO GERMANICI si caratterizzano per la codificazione,i
giuristi si sono formati nelle università,apprendendo quanto ricavato dal
diritto giustinianeo e da quello canonico.
2.
ORDINAMENTI A BASE
SOCIALISTA come ad esempio la cina
3.
IL SISTEMA DI COMMON LOW tipico dell area giuridica inglese,
è fondata sulla consuetudine non scritta e sulla osservanza del precedente
giudiziario deciso dal giudice
4.
SISTEMI MISTI si raggruppano qui tutti quei sistemi che
non rientrano nelle tre famiglie appena
descritte.
Per quanto l’opera di david sia stata illuminante non sono mancate critiche
alla stessa;molti hanno sostenuto che david abbia approfonditola ricerca sugli
ordinamenti euro americani trascurando di conseguenza gli ordinamenti
extraeuropei.questa critica porta ancora una volta ad accentuare la differenza
tra common low e civil low. L’opera di david in ogni caso apre la strada alla
classificazione dei sistemi giuridici, una classificazione per niente facile,in
considerazione che il diritto è uno strumento in perenne mutamento.
Capitolo 2 da pag25 a pag50 LA DIVERSITà E L’ UNIFORMITà NEL DIRITTO
Sezione prima:valore della diversità
Oggi tutti gli ordinamenti statali e sovranazionali tendono
all’uniformazione del diritto per giungere ad un unità culturale che porrebbe fine ai continui
imbarazzi in cui si ci trova nel confrontarsi con culture diverse dalla nostra. Alla base del processo
di uniformità vi è la considerazione preliminare della differenza tra i vari
ordinamenti giuridici. La diversità è
sintomo di tutto ciò che è reale;il
diritto si puo definire un fenomeno
reale e per questo caratterizzato dalla diversità. Gli studiosi si chiedono se
è possibile il verificarsi di variazione , di diversità nel diritto senza che
questo comporti dei conflitti laceranti. La variazione è sintomo di progresso e
per quanto essa possa essere più o meno dolorosa, la stessa deve essere
garantita in nome della necessità di far progredire il diritto. Insieme a tale
progressione è necessario tenere
presente che questa comporta delle differenze nel diritto. Studiando la storia
è possibile considerare che esistono delle differenze tra i vari ordinamenti
giuridici del mondo,e che persino il nostro diritto non è stato uguale a quello
odierno,un tempo;questo significa che sono notevoli le differenze che possono
ravvivarsi nelle varie forme di diritto esistenti in particolare compie questa
distinzione:
·
Diritto con o senza organo legislativo:una prima
distizione da tener presente è la presenza o l’assenza nell’ordinamento di
un organo o di un aurìtorità umana
dotata di competenze legislativa generale. la maggior parte degli stati ha accettato di riconoscere il
modello parlamentare(paesi occidentalie quelli di tradizione e in quelli di tradizione
socialista) ma ci sono paesi in cui vige
ancora la convinzione che il diritto sia
qualcosa che dio o gli antenati abbiano trasmesso e al quale bisogna totalmente
obbedire ed adeguarsi.
·
Diritto con e senza giurista la presenza del giurista
all’interno di un sistema giuridico costituisce un punto di osservazione
importantissimo.La figura del giurista è presente nella tradizione giuridica
occidentale e analogamente nell area islamica. Fuori da questi sistemi non
troviamo nulla che corrisponda alla figura del giurista.là dov e manca il
giurista manca anche una terminologia giuridica specialistica e di conseguenza
mancano concetti chiari e rigorosi. La figura del giurista esiste per la prima
volta nell’antica roma.
·
Diritto con o senza struttura statale :
prima del 3500 A c mancava l’idea di uno stato che provvedesse
globalmente ai bisogni collettivi della
società e mancava Altresì una autorità centralizzata sovraordinato ai
gruppi familiari. dal 3500 in poi la struttura statuale si è diffusa sulla maggior
parte della superficie terrestre.
Sezione terza LA MUTAZIONE GIURIDICA
1.l’evoluzione
Si deve tener presente che il diritto muta e lo fa in continuazione. questo
processo di mutazione puo essere inquadrato in chiave evolutiva. il processo
evolutivo non accenna mai ad arrestarsi;un progresso che attiene all’evoluzione
di ciascun formante e che durante la mutazione coinvolge gli altri formanti,
fino a comprendere tutto il sistema. MA
perché IL DIRITTO MUTA?molti studiosi hanno risposto a questo quesito
affermando che sono i fatti esterni
a provocare il cambiamento. questa non è
un affermazione falsa infatti nella maggior parte dei casi il mutamento è da
attribuire ad un altrettanto mutamento di fattori sociali, come le ideologie
politiche o molto spesso le condizioni economiche, ma il diritto puo mutare
anche in se stesso per fattori che sono da ravvisarsi nel suo interno. Molla dell’uniformazione , o del processo che conduce ad essa è la diffusione o meglio è l’ imitazione. MA perché SI RICORRE
ALL’IMITAZIONE?
·
Si desidera diffondere il proprio modello culturale,
culturale accompagnato dal potere di poter condizionare ulteriori aree
giuridiche.
·
Si desidera appropriarsi i prestigi di altri ordinamenti
2.l’epoca dell’uniformazione
Oggi tutto il diritto privato può dirsi uniformato e tale uniformazione è
garantita e sostenuta nel tempo.Il processo di uniformazione è avvenuto per
tappe:prima uniformando i principi generali dei vari ordinamenti, per poi
passare all’ uniformazione delle regole di base. Il processo di
uniformazione,oggi riesce a garantire il superamento di alcuni problemi come
quello del conflitto fra due ordinamenti.
3.obiezioni all’uniformazione
Non sono state poche le critiche al
processo di uniformazione soprattutto da parte dei tradizionalisti, eppure è
proprio la storia ad insegnarci che
nulla è statico, tutto si evolve, e che proprio la storia è quanto piu relativo
possa esistere,sembra assurdo fondare la
pretesa di staticità su di un paramentro
quanto mai variabile.
4.il costo dell’uniformazione
Non va però dimenticato che anche l
unificazione ha un prezzo e non sempre risulta un bene:uniformazione significa
dare impulso ad un ordinamento giuridico che presenta caratteri idonei per
affermarsi quale unico ed assoluto. questo significa porre fine alla realtà dei
piccoli ordinamenti giuridici. L’uniformazione può essere imposta per legge;l’uniformità
imposta introduce un ostacolo importante allo sviluppo e al progresso.
5.ostacoli all’uniformazione
L’uniformazione trova maggiori
ostacoli quando la diversità è presente negli apparati concettuali in cui la
realtà giuridica viene sistemata nelle varie aree.
Cap3 da pag51 a pag 65 LA
TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE
Nel ambito del mondo occidentale è possibile ad oggi distinguere 2 realtà giuriche differenti:
·
COMMON LAW:
Gli ordinamenti di Common Law, non sono basati su un
sistema di norme raccolte in codici, bensì sul principio giurisprudenziale
dello stare decisis, vale a dire sul carattere vincolante del precedente giudiziario.
In tale ottica, la legge diviene fonte normativa di secondo grado
·
CIVIL LAW:
Gli ordinamenti di Civil Law fondano tutto il sistema
giuridico sulla fonte legislativa. Mentre il legislatore e la legge codificata
assumono così il ruolo di cardine del diritto, ai giudici e alla giurisprudenza
viene demandato il compito di applicare la legge attraverso la sua corretta
interpretazione.
Definire la tradizione
giuridica significa elencare i modi di espressione e di insegnamento del diritto,
cosi come sono influenzati dalla cultura e dalla disciplina vigente in un dato
ordinamento sociale, in un dato momento storico. La sua analisi permette di
comprendere realmente in cosa siano accomunati e in cosa differiscano i due
sistemi considerati. Nell analisi storicamente condotta per i due sistemi si è
posto l’accento su diversi elementi caratterizzanti. La prima differenza è da
riscontrarsi nel fatto che negli
ordinamenti continentali di Civil law vi è la creazione parlamentare del diritto.
Le norme scritte sono garanzia di maggiore certezza e democraticità,
facilitando nel contempo la conoscenza delle regole da parte dei cittadini,di
conseguenza il giudice non può decidere il caso secondo la propria sensibilità,
ma è vincolato alla legge. il
cammon law di contro si regge sul
predominio del cosiddetto precedente giudiziario e quindi su di un diritto
consuetudinario. va sottolineato che nessuno degli elementi enunciati
costituisce un valido demarcatore sistemologico. Fin dall’800 i giuristi
inglesi hanno tenuto a sottolineare che la nascita della propria esperienza
giuridica è data da eventi storici
verificatesi specificamente in Inghilterra. Ecco allora che approfondendo un
analisi storica si può giungere ad una
teorizzazione corretta in merito allo
svilupparsi dei vari sistemi;due sono le strade:
·
Secondo una prima
dottrina il diritto europeo si sarebbe formato in modo uniforme nell alto
medioevo(tra il V e il XI sec)sulla base di procedure,forme e
formularii tipici e comuni per tutti i territori.questo spiegherebbe la
comunione di valori tra i due sistemi considerati,
·
In base alla seconda
dottrina invece la tradizione giuridica occidentale fonda sulle stesse basi
della tradizione anglosassone e si sarebbe diversificata a partire dal XI-XII
sec, con la riforma gragoriana della chiesa.
I due ceppi giuridici sulla base di
questa ultima tesi ,che è quella piu accreditata, fin dalla loro costituzione
presentavano particolarità comuni:innanzitutto il diritto distinto dalla
religione e della politica , le quali potevano senza dubbio influenzarlo ma nn costituirlo;l’amministrazione
era nelle mani di un ceto professionale formatosi in scuole specializzate che
usavano un linguaggio tecnico:il diritto si presenta come un organico,in grado
di svilupparsi conseguentemente alle mutazioni sociali.
2.l’avvento del costituzionalismo
Costituzionalismo è la dottrina politica secondo la quale è
necessario limitare i poteri dello stato in modo da garantire ai
cittadini la salvaguardia dei diritti individuali e l’esercizio di alcune
libertà fondamentali. Storicamente, sono state individuate due principali
modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo: la separazione dei poteri e la limitazione del potere.
La prima stabili che I poteri dovevano essere detenuti da organi diversi mentre
La seconda modalità affermò la necessità di una Costituzione, cioè un insieme di norme
fisse che dettassero una serie di limiti all’azione politica. In questo caso, i
governanti sarebbero stati necessariamente tenuti a rispettare i vincoli posti
dalle leggi.
3.tradizione giuridica
occidentale
Le caratteristiche
fondamentali della tradizione giuridica occidentale sono:
·
il postulato secondo il quale le singole regole sono intellegibili solo
quando collocate nel contesto di
procedure ed istituzioni concettualmente
coordinate.
·
La seconda consiste nel postulato secondo cui la legalità è superiore alla
sovranità; nel senso che la volontà politica non può sovvertire l’ordine legale
.
Cap 4 da pag69 a pag152 COMMON LAW
AND EQUITY IN INGHILTERRA (sezione prima)
1.i caratteri generali del regno
normanno
La prima vera forma di governo riscontrabile in Inghilterra è quella
normanna. con l avvento normanno si hanno grandi innovazioni nella forma di
governo del regno:da un lato essi danno vita al sistema feudale, dall’altro
essi affiancano allo stesso un sistema amministrativo che si caratterizza per
la sua capillarità sul territorio.la scelta del feudalismo* era quasi forzata,
in considerazione del fatto che con la terra conquistata il re guglilmo il
conquistatore doveva ripagare i cavalieri che lo avevano seguito nell
avventura;doveva inoltre garantire la presenza di apparati di controlllo su un
territorio cosi vasto. La struttura feudale si presenta molto gerarchizzata
anche al suo vertice la saldezza del regno era fondata su alcune tecniche
amministrative già collaudate nel regno
di normandia,tali tecniche consistevano nel riservare al re poteri di
controllo, di polizia e di esenzione fiscale. Questo consentiva la presenza di
un amministrazione ben operante e attiva nelle mani del sovrano, che esercitava
i suoi poteri con l’aiuto di funzionari da lui stessi nominati:i chierici, i
quali erano dei dotti acculturatisi nelle
sedi ecclesiastiche che sapevano
leggere e scrivere la lingua latina. Il loro ausilio fu prezioso, soprattutto
per ciò che attiene ai compiti giudiziari;
nacque cosi la curia regis successivamente scissa in due rami:
·
Il magnum concilium: sfocerà nella costituzione del parlamento
·
L’assemblea: a cui parteciva il cancelliere,i chierci che
si occuparono delle controversie giudiziarie e dell’amministrazione fiscale.
Due tipi di controversie giudiziali erano rimesse all’arbitrio del
re:Quelle che riguardavano i problemi relativi all’ amministrazione della
struttura feudale e quelle che concernevano la durevolezza della pace nel regno.
*feudLismo dopo il crollo dell’impero romano di occidente,
le tradizionali istituzioni romane si fondono con quelle barbariche dando luogo
ad un organizzazione politico militare basata sull accordo di un signore e un vassallo:il feudalismo
Le form of action
2.IL SISTEMA DEI WRITS OF RIGHT (schema processuale che permette
l’accesso alla tutela giurisdizionale)
Chi in quel periodo avesse voluto rivolgersi al re per ottenere giustizia
doveva farlo tramite i chierici, i quali competenti in materie giudiziare,
redigevano dietro pagamento di una certa
somma un breve documento di nome
writ,ossia breve. Nel Writ erano riassunte le pretese dell'attore, il tipo di
lesione, l'organo giurisdizionale competente, la procedura da seguire per
ottenere una decisione e il rimedio da concedere.questo poteva essere
indirizzato allo sceriffo in quanto procuratore del re oppure al signore locale
Il Writ veniva poi istruito dallo sceriffo presso presso la curia regis. Il ricorso ai writes
aveva però screditato il ruolo del ceto baronale che operava l’ amministrazione
della giustizia,questi ricorsero al re per ottenere il rispetto della propria
posizione e dei propri compiti che furono redatti per iscritto nella magna
carta.il ceto baronale ottenne nel 1258 l’emanazione delle provisions of
oxford,attraverso le quali si stabilì che i chierici non averebbero potuto piu
emanare nuovi writs all’infuori di
quelli già contenuti nei loro registri. Si era palesata la seguente situazione:
i chierici con l’emanazione dei writs avena fatto qualcosa di inaccettabile:
avevano legiferato.
sezione seconda 1.la formazione
del ceto forense in inghilterra
Nel 1178 il re Enrico II dispose che 5 giudici dovevano risiedere
permanentemente a londra.essi fissarono la loro sede a westmister hall vicino
alla cancelleria;là diedero vita alle prime due corti:
·
La king’s bench:
la quale si occupava di derimenre le
cause piu importante specie di stampo
penale che potessero mettere a repentaglio la pace del regno
·
La common pleas: si occupava delle cause piu comuni,prive
di rilevanza politica.
Questo facilito la formazione del ceto forense di cui facevano parte i
chierici e i cavalieri, ognuno competente in determinati settori a seconda
dell’istruzione ricevuta. Entrambi dovevano avere però dimestichezza con i
writs,sulla quale si fondava l’intera disciplina giuridica;una simile esigenza
pose le basi per la nomina di giudice ai clercks i quali avevano maturato una
lunga esperienza con i writs redigendo i
registri dei chierici. Di lì a poco venne a
crearsi una vera e propria laicizzazione del ceto forense che escluse
del tutto la presenza dei chierici e i
giudici venivano nominati tra gli
avvocati. La specializzazione nello svolgimento di diversi compiti agevolo la nascita di una gerarchia’attività
piu prestigiosa all’interno della professione era quella dei narratores,cioè
coloro che narravano i fatti al giudice e discutevano degli argomenti per conto
delle parti. Un gruppo di narratores conosciuti come sarjents si organizzò in
una corporazione chiamata order of the coif;questa corporazione monopolizzò a
lungo i posti dei giudici l’ammissione a queste corporazione è sottoposto ad un
meccanismo di cooptazione che varia a seconda della decisione di
accogliere o meno elementi nuovi;alcuni
di questi creano un vero e proprio circolo vizioso in quanto preferiscono
ammettere elementi mediocri a discapito di
quelli decisamente preparati. Va anche detto che questi non si formavano
sui libri ma preferivano attenersi a
quanto emergeva dalle decisioni dei giudici in merito ai vari casi pratici
oppure dalle argomentazione dei sarjants nell’ esposizione dei fatti verificatesi,
creando cosi una sorta di valenze delle decisioni assunte in merito alle
fattispecie concrete.Il sistema dei writs divenne la base sui cui fondare la
preparazione del ceto forense e il mezzo attraverso cui dirimere ogni possibile
diritto nascente:ecco perché i giuristi dovevano dimostrare di avere piena
consapevolezza nella gestione degli stessi. Ricorrere ai writs significava
porre in essere una forma processuale in cui il convenuto godesse di maggiori
garanzie, non potendo essere condannato se non sulla base di un accusa
definitiva e non revocabile, e se non avesse avuto la possibilità di difendersi
attraverso un contraddittorio, mentre sul piano sostanziale significa garantire
un medesimo trattamento e tutti i casi giuridici uguali.
2.evoluzione sistema dei write
Benché il registro dei writs fu chiuso nel 1258 si concepisce la necessità che ogni controversia
da dirimere fosse perfettamente
riconducibile ad un writ già esistente, questo creava inevitabilmente un
precedente vincolante;il numero dei writs
non fu mai chiuso sul serio,esso comprendeva:
·
Writ a demand ;veniva adoperato per chiedere il
risarcimento di un danno provocato dalla violazione di un diritto, specie di un
diritto feudale,data l’importanza di cui godeva il feudo questo assumeva riti particolarmente rigidi e solenni
·
Write a plaint ; veniva adoperato per richiedere un risarcimento
del danno alla propria persona, di una lesione personale o di un torto subito,
il caso non godeva dell’ importanza del primo,il che lo rendeva esperibile facilmente mediante un processo poco solenne.
·
Trepass on the case ;era adoperato ogni qualvolta si riteneva che fosse stato violata o
aggredita la sfera giuridica di un soggetto, mediante la lesione di un bene
immobile o mobile, per aversi lesione non era necessario l uso della violenza.
3.L’inadempimento
Per la tutela dell’inadempimento dell’ obbligazioni il common law aveva dei
rimedi , ma essi erano caratterizzati
dall’arcaismo tipico dei writs. In particolare il writ of covenant che riguardava il contratto
in generale,ma la sua procedura contemplava il giuramento decisorio del
convenuto,confermato da quello di 12 testimoni adotti al medesimo convenuto(wager
of law).la stessa procedura si applicava al writ of debt che riguardava le
azioni rivolte all’adempimento dell’obbligazione. Il criterio del giuramento poteva
rappresentare un espediente processuale davanti le corti locali,perché in tal
caso il procedimento si svolgeva in una comunità ristretta nella quale tutti i
partecipanti al processo vivevano ed erano radicati. in un simile contesto il
minimo che ci si potesse attendere era
che lo spergiuro perdesse la propria
reputazione. ma poiché il processo avveniva a Londra, lontano dagli occhi della
comunità, senza l’intervento delle parti che erano rappresentate dai loro
avvocati, il wager of law diveniva un meccanismo poco sensato,essendo facile
reclutare 12 sfaccendati pronti a tutto anche a giurare il falso. Inoltre in
materia contrattuale il problema era ricostruire il contenuto di un accordo per
stabilire se il convenuto aveva adempiuto o meno alla prestazione dovuta, i giuramento dei
testimoni poteva al massimo accertare che esisteva un accordo. di fronte a
quest’ultima difficoltà si adottò il criterio di ammettere solo le azioni in
cui l’attore poteva produrre un documento scritto e munito di sigillo. in tale
ipotesi il convenuto poteva solo negare che il documento provenisse da
lui,ossia replicare che il documento era falso. ma questa replica era
rischiosa perché esponeva il convenuto a
sanzioni penali qualora il documento fosse
ritenuto autentico. per conseguenza le obbligazioni di pagare una somma
di denaro assunsero la forma scritta munita di sigillo , forma che assunse il
nome di bond.il creditore pertanto si
faceva rilasciare un bond contenente il risarcimento di un debito o la promessa
di un pagamento. la formula dei write però non era particolarmente
adeguata per ricomprendere questa forma di procedimenti,
in taluni casi troppo rigidi e cosi si
dovette procedere per vie meno tortuose e più flessibili quali i trepass
of the case. il trepass of the case comportava pero degli inconvenienti, esso
infatti essendo facilmente estensibile
veniva invocato in ogni caso in cui potesse essere invocata una
responsabilità per inadempimento o di
responsabilità extra contrattuale.
4.la tecnica del pleading (contraddittorio)
Il tipo di sviluppo che ebbe il sistema appena descritto dei writs ebbe il
suo motore nell’istituto dei tentative pleading*. La tecnica del pleading
rappresenta oggi il moderno
contradditorio, ossia la possibilità per le parti di controbattere ad un accusa
e di difendersi vicendevolmente.Le fasi del processo erano le seguenti:
·
L’avvocato dell’attore esponeva alla corte i fatti e le
proprie richieste;questa fase era chiamata count
·
Poi si dava la possibilità al convenuto di controbattere
da cui sorgono 3 diverse situazioni:
1.
Il convenuto nega ogni accusa,creando un contradditorio e
la decisione spetta alla giuria.
2.
Il convenuto può confermare i fatti,ed in questo caso non
interverrà la giuria ma deciderà il giudice.
3.
Il convenuto può negare alcuni fatti e confermarne altri
creando ancora contraddittorio e quindi
il giudizio della giuria popolare solo sui fatti negati.
Vi era poi una quarta possibilità
per il convenuto:egli poteva affermare la veridicità dei fatti imputatigli,
adducendo a sua volta altri fatti volti
a smontare la valenza giuridica dei
fatti enunciati dall’attore , si tratta della tecnica della confession and
avoidance. Ancora piu usuale era il ricorso
al c.d. tentative demurrer.
Demurrer èil nome tecnico di quel pleading con il quale siconsentiva di
affermare che i fatti narrati dall’attore sono veri ma che da essi non
discendono conseguenze giuridiche. in questo caso la questione diviene di puro
diritto e spetta ai giudici decidere della questione e mai alle giurie. A
questo punto si apriva la discussione
tra i giudici e i sarjents al termine della quale la questione poteva essere
trasformata in pleading oppure abbandonata.
* il
tentative demurrer consisteva nel porre
una questione di diritto ipotetico al giudice
*il
tentative pleading era una domanda che
il sarjents poneva al giudice in via ipotetica chiedendo se questa potesse
essere accolta
5.Conseguenze di
un lungo periodo del sistema dei writs
Il sistema dei writ ha inciso molto sulla formazione dei giuristi di common
law lasciandogli in eredità:
·
L’arte di interrogarsi criticamente sull’uso delle parole,sul loro significato e
sulle situazioni che possono essere ricondotte a quel significato .
·
Capacità di ragionare per analogia tra un caso e l’altro.
·
Un terzo retaggio del sistema delle forms of action è la
tendenza dei giuristi inglesi a ragionare per fattispecie svincolante dal
sistema complesso e quindi senza
procedere al loro inserimento in una
gerarchia di concetti formali, ma riportando ciascuna fattispecie ad un sistema
di valori sociali.
6.la court of chancery e l’equity
Dopo la chiusura del registro dei writ nel 1258 il common law amministrato
dai giudici di westmister seguì una crescita lenta ma organica. la velocità dei
cambiamenti economico sociali mise in rilievo le lacune del cammon law,infatti nel
Xv sec, all’epoca dei tudor,di fronte alla pressione di una domanda di
giustizia che non trovava udienza presso le corti del westmister, la valvola di
sfogo fu un ritorno alle prerogative del sovrano, il quale aveva sì conservato
il potere dovere di rendere giustizia, ma poichè questa funzione era ormai
stata delegata ai giudici doveva essere solo un potere dovere teorico o cmq
riservato a chi non potesse permettersi le spese della giustizia ordinaria. Nel
periodo considerato il re fu investito
da un numero crescente di suppliche da
parte di coloro che non potevano ricevere giustizia nelle corti regie. La
quantità di simili richieste creo la
necessità di amministrarle in qualche modo,quindi si chiamò in causa la figura
del cancelliere ed il suo ufficio(la cancelleria, UN
ORGANO MONOCRATICO). Il cancelliere era normalmente un vescovo oltre ad
essere il piu alto funzionario dello stato era anche confessore del
re;delegando ad esso la cura delle suppliche il sovrano metteva la propria coscienza
in pace, egli era il soggetto piu adatto a questo tipo di mansione perche oltre ad essere un uomo di cultura era
anche un religioso ed era potente quanto bastava per farsi obbedire. La
procedura* davanti il cancelliere era assai informale ed aveva inizio con una
petizione,in cui l’attore lamentava un ingiustizia;la petizione poteva essere
scritta o orale,se il cancelliere
riteneva il caso meritevole di attenzione
chiamava il convenuto attraverso una citazione che si chiama sabpina,la quale
non conteneva motivi per cui il
convenuto fosse stato citato, essa enunciava solo una penalità se il convenuto
non fosse comparso. L’accertamento dei fatti seguiva un modello sostanzialmente
inquisitorio.non vi erano termini processuali,l’unico giudice era il cancelliere mai una giuria. quando
l’autore dell’ingiustizia aveva ripagato il torto subito tutto era concluso,non
esistevano registri dove si registravano questi
processi. Il cancelliere preferiva emanare ordini di fare o non fare piu
tosto che condannare a pagare una somma di denaro;non vi era ancora un vero e
proprio diritto di equity, le regole applicate erano quelle della morale
cristiana. Nell’applicare le regole di giustizia
etica il cancelliere non poteva però contraddire quelle di diritto
positivo,ossia le regole di common law.
*la procedura della
corte era detta BILL procedure ovvero procedura romano canonistica simile al
modello inquisitorio continenentale, dunque SCRITTO-RAPIDO-INFORMALE
7.una creazione dell’equity :il trust
Il successo dell’equity venne facilitato dalla protezione
che essa offri ai trusts. Il trust è un particolare tipo di contratto nel quale
la proprietà di un bene è
trasferita ad un soggetto fiduciario, il trustee, il quale è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria
che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto beneficiary. I beni trasferiti al
trustee in forza del trust non possono essere venduti nè dal trustee nè dal
beneficiary, che potranno operare una vendita solo con la cancellazione del
trust e il trasferimento a loro della proprietà. I beni appartenenti a un trust
non possono essere oggetto di pignoramento, nè da parte dei creditori personali del trustee nè del
beneficiary . Il trasferimento di questi beni ,abbiamo già detto, è vincolato
da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto
patto di fiducia (il settlor trasferisce la proprietà di quei beni non perché
il trustee li amministri come mero proprietario, e ne percepisca i frutti, ma
perché da questi beni trasferisca i frutti al beneficiario, nella misura
necessaria al suo sostentamento; ma poi raggiunta una certa età o passato un
certo periodo di tempo deve trasferire definitivamente la proprietà di questi
beni). Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:
- un trasferimento di proprietà;
- l'amministrazione che deve essere una amministrazione diligente e volta a
favorire il beneficiary. Ci sono molte motivazione che portano alla stipulazione di un contratto
di trust:
- riservatezza:le disposizioni contenute nel trust sono riservate,e questo è
già un motivo sufficiente per la creazione;
- tutela
dei minori e dei soggetti diversamente abili;
- tutela
del patrimonio per finalità successorie : di
frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio
nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci
di amministrarlo.
- beneficienza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza
sono costituiti cm trust;
- forme
di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento
pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund
anglosassioni;
- protezione
dei beni: spesso un settlor
costituisce un trust, del quale si nomina principale beneficiary
con l'unico o prevalente scopo di sottrarre i beni all'attacco da parte
dei creditori,
- vantaggi
di natura fiscale: un trust può dare, un
vantaggio fiscale; il risparmio di imposta, se è l'unico motivo che ha
spinto ad istituire un trust, può essere illegittimo e sanzionato.
- riciclaggio: il trust è soggetto a tutte le norme volte a reprimere il fenomeno
del riciclaggio.
Si dice erroneamente che il trust
sia l'equivalente anglosassone del nostro mandato fiduciario; ma le differenze
sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni
appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte
le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione
degli stessi. Nel trust invece il trustee è pieno proprietario del bene
in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni
contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiary.
Facciamo un’esempio per comprendere
meglio l'istituto: Tizio prepara una disposizione testamentaria che prevede le
seguenti clausole:
- nomina
trustee il proprio avvocato Caio;
- dispone
che il figlio Sempronio riceva i beni al raggiungimento del 18°
anno di età. All'apertura della successione si
crea quindi un trust: l'avvocato Caio diviene trustee, mentre
Sempronio diviene beneficiary. Tutti i rapporti giuridici vengono
intestati a Caio, il quale diviene pertanto proprietario degli immobili,
intestatario dei conti bancari, e così via, mentre Sempronio ha, il
diritto di ricevere i beni in trust al compimento del 18°anno ; Sempronio
può godere dell'utilizzo dei beni e percepirne i frutti, mentre Caio -pur
essendone proprietario- non può disporne in alcun modo. Al raggiungimento
del 18° anno da parte di Sempronio, Caio gli cederà i beni, e Sempronio ne
diverrà pieno proprietario.Ovviamente le disposizioni testamentarie
prevederanno che Caio, professionista di fiducia del de cuius,
venga adeguatamente retribuito per l'amministrazione dei beni.
8.la contrapposizione tra common law ed equity
Il contrasto tra Common Law ed Equity era la conseguenza della lotta in
corso fra la Corona e le prerogative courts contro le Corti
di Common Law ed il Parlamento. I sovrani Tudor cercarono di migliorare il
diritto penale tramite un sistema di nuove ed efficienti Corti, che derivavano
l'autorità dalla Corona. Parlamento e Corti di Common Law cercavano invece di
mantenere lo status quo.I
protagonisti principali della contrapposizione tra common law ed equity furono
il cancelliere di giacomo I stuart ,tale lord ellesmere, e coke avvocato, uomo
politico ma soprattutto giudice nelle
corti di common pleas e king’s bench.
Il conflitto tra common law ed
equity si svolse su 3 piani:
·
PIANO GIURIDICO TECNICO i cancellieri avevano cominciato ad
intromettersi in materia di contratti,in quanto il common law apprestava deboli
rimedi per i vizi del consenso,ma i cancellieri non si astennero dall’intervenire
anche nei casi la controversia fosse già
stata giudicata da una corte di common law;intervenire in una disputa già
giudicata implicava che la corte della cancelleria venisse percepita dal
pubblico come corte d’appello,ovvero come un giudice superiore.questo i giudici
di common law non potevano accettarlo,coke si ribellò energicamente a simili intromissioni tanto da
minacciare di escludere dal patrocinio gli avvocati che avesse osato
patrocinare una causa avanti alla corte di cancelleria. Questa
crisi fu risolta da un decreto di giacomo I in cui stabilì che in caso di
contrasto tra common law ed equity , quest’ultima aveva la prevalenza.
·
PIANO DEI RIMEDI i giudici
del common law usarono la prerogativa dei writs per contrastare e nullificare gli ordini del
cancelliere.questo secondo livello di scontro sfociò in un altro piano:
·
PIANO POLITICO i giudici di
common law per Guadagnarsi la fiducia e il rispetto della gente cercarono di
apparire indipendenti dal potere politico,ossia dal sovrano cosi da poter
garantire imparzialità ed equità di giudizio.
9.il prevalere del principio di legalità
Nel 1616 il
re chiamò tutti i giudici al suo cospetto per chiedere ad essi se si
sarebbero astenuti dal giudicare qualora il re lo avesse ordinato. Tutti
risposero affermativamente tranne coke; rispondere affermativamente voleva dire
per coke che il sovrano era al di sopra
della legge. re giacomo pose ancora un
altro quesito ai giudici ,esso si chiedeva se
il re avesse potuto giudicare un caso sottraendola alla cognizione dei
giudici. Ancora una volta fu coke ad esprimere parere negativo,affermando che
per quanto il re fosse dotato di grande
intelligenza e senso del giusto non potesse giudicare il caso in quanto il
diritto si apprende dallo studio e dall’esperienza. Coke fu licenziato ma le
sue parole rimasero come modello di un buon giudice,la pressione politica fu
tan forte che costrinse carlo I nel 1642
a nominare i giudici con un incarico a vita. Nel 1688 i stuart furono cacciati
e il nuovo assetto costituzionale inglese capovolse il risultato attinto nel
1616 .in questo nuovo ASSETTO COSTITUZIONALE LA
COURT OF CHANCERY non venne abolita solo perche il cancelliere seppe
adeguarsi al nuovo clima ed assunse le forme di una giurisdizione speciale.la
giurisdizione del cancelliere si cristallizzò in certe materia nelle quali
l’equità del suo intervento era pienamente riconosciuta, e si discostò da altre
come quella contrattuale. Dal 1660 le decisioni della corte di cancelleria
vennero regolarmente conservate in
appositi reports e furono motivate.nel 1700
la tendenza a seguire i precedenti fu predominante, tanto che alla fine
della cristallizzazione l’equity non era piu in grado di trovare nuove soluzioni. Nella prima metà del
1800 la corte di cancelleria era piu considerata come un tribunale pittoresco,
fonte di spese , di ritadi e di disperazione(dickens). Ma fu proprio grazie a
questo periodo di cristallizzazione se esiste tutt’oggi un ramo del diritto
inglese retto dall’equity di cui fanno parte la materia dei trust,delle
ipoteche e alcuni aspetto del diritto societario;inoltre clausole generali
dell’equity sono divenute parte integrante del diritto inglese attuale.
sezione terza
LE RIFORME GIUDIZIARIE DEL XIX
sec E LE LORO CONSEGUENZE
1.il diritto inglese di fronte alla rivoluzione industriale
Nel corso del XIXsec, l’Inghilterra visse un
periodo di grande tecnologia, divenendo
terreno di riforme economiche e sociali
decisamente forti, eppure il suo assetto giuridico fu uno degli ultimi a subire
trasformazioni anche se molto propenso al progresso. il cardine del diritto era
ancora il parlamento, il quale però si trova ad affrontare una situazione
differente rispetto a quella che aveva condotto nel XVIII sec. In
realtà le problematiche erano essenzialmente 2:
·
I forensi avevano dato fondo a
tutte le idee di innovazione di cui erano capaci.
·
Vi era la convinzione c’era
ancora del buono nel tradizionalismo.
Tutti coloro che volevano attuare delle riforme volevano mutare il modus procendendi dei giudici di
common law e con questo il modo di
ragionamento giuridico inglese; ma era proprio questo tipo di riforma radicale
che non avrebbe mai ottenuto il consenso della maggioranza. La scelta politica
fu quella di liberare i giudici dalle gabbie che ne limitavano la capacità di
autoriforma, ma per quanto riguarda il diritto sostanziale i politici mostrarono
riverenza e fiducia verso i common lawyers .il carattere delle riforme del XIXsec crearono dunque un’ ulteriore frattura
tra il common law e il diritto continentale.
2.le riforme dell’organizzazione giudiziaria e la fusione tra common law ed equità
Le riforme che vennero introdotte in Inghilterra riguardavano tre
settori:
·
l’organizzazione delle corti di
giustizia,
·
Le corti di common law ed
equity si incorporarono
·
Le form of actions furono abolite.
Le prime due sono connesse tra loro e
furono necessarie legislativamente;una volta che i giudici furono liberi
dalle form of action gli stessi ebbero maggiori possibilità di creare diritto,
ma i giuristi che erano cresciuti professionalmente con le form of action
difficilmente riescono a liberarsene del tutto.
Fino al XIXsec la pratica del
seguire la decisione precedente era considerata perfettamente ragionevole. il precedente giudiziale era solo un opinione
legale del giudice piu anziano .ma dal XIX sec il precedente giudiziario
divenne la verbalizzazione di una regola di diritto consuetudinario
positivo,dunque assolutamente vincolante. Ne derivò la teoria dichiarativa del precedente giudiziario che è stata considerata
come un principio del diritto di common law sino a quasi i nostri giorni..i
giudici non sono piu considerati creatori del diritto ma oracoli del diritto ovvero coloro che trovano
il diritto e lo verbalizzano.questa
teoria è chiaramente ispirata al positivismo giuridico, ovvero all’idea di un
diritto dato
4.declino
della teoria dichiarativa del precedente
giudiziale*
la teoria dichiarativa del precedente giudiziale non è riuscita a divenire
una teoria completamente sensata;il punto di frattura attiene al livello di generalizzazione del
problema, infatti se si guarda alla concretezza di questa teoria genererebbe un sistema in cui nessun
precedente è vincolante perche ogni caso
si differenzia dall’altro. il giudice dunque nel decidere della
controversi non giudica tutte le
particolarità concrete del caso ma in relazione ad un certo grado di astrazione
.nel 1966 la house of lords ha emanato un practice documento statement,per annunciare che da quel momento in poi non si sarebbe piu ritenuta
strettamente vincolante il precedente
purchè venga preservato il principio della certezza del diritto. questo
annuncio ha segnato la sepoltura
ufficiale della teoria dichiarativa del precedente giudiziale.
* stare
decisis significa rimanere su quanto deciso; è un principio generale di common
law in forza del quale il giudice è obbligato a
conformarsi alle decisioni già adottate in una precedente sentenza
analoga. I precedenti operano come fonte del diritto.si distinguono due tipi di
stare decisis:
1.
Stare decisis orizzontaleàquando il giudice si conforma
alla decisione precedente assunta dal suo ufficio
2.
Stare decisis verticaleàquando si conforma ai giudici
superiori
5.il nascere di nuove categorie ordinanti
Fu blackstone ad operare una rimarcazione dei principi di common law
secondo un piano organico tratto dalla scuola del diritto naturale a cui aveva
sovrapposto le macro categorie
giusnaturaliste, le quali a loro volta
avevano origine nella cultura
romanistica:fu cosi che si iniziò a parlare di diritto delle persone, di
contratti, di illecito. i giudici cercarono di ricondurre questi principi
nella dottrina TRADIZIONALE e di
introdurli nel comune sentire del popolo. questa fu una delle innovazioni
più grandi della storia, si crearono cosi principi generalmente validi ed
assolutamente da tener presente nell’operare le varie decisioni
giurisprudenziali
sezione quarta IL DIRITTO INGLESE DELL’EPOCA CONTEMPORANEA E I SUOI FORMANTI
1.il sistema delle corti e il processo civile
attuale
Nel sistema inglese attuale
la maggior parte delle contese civili ed amministrative vengono risolte dal
County Courts nonché da vari tribunali speciali che hanno il compito di
dirimere le contese che possono sorgere tra cittadini e stato e tra cittadini
in materie che attengono il welfare state. Alla lista sono da aggiungere i magistrates locali che svolgono funzioni in materia di giustizia
penale e in materia civile. tutti questi organi giudicanti applicano il diritto
e seguendo le indicazioni delle corti
superiori ma non sono composte necessariamente da giuristi di professione. Le
corti superiori hanno sede a Londra e
che oggi si riassumono nella SUPREM
COURT OF JUDICATURE (erede delle corti di common law)e nel JUDICIAL COMMITTEE DELLA HOUSE OF
LORDS(composte da giudici tratti dal novero dei barrister). Per accedere alla
carica di giudice occorre essere scelti dal cancelliere , la nomina invece è conferita dalla regina. La nomina dunque ha
natura politico governativa,gli inconvenienti dunque sono due:l’alternanza dei
due partiti e la tradizionale fair play che consente di scegliere avvocati non
per le loro simpatie verso il governo purché siano ritenuti ugualmente capaci. La SUPREM COURT OF JUDICATURE è scomposta in
due gradi:
·
la high court per il primo grado
·
la court appeal per il secondo.
La high court si articola in tre sezioni:
·
la chancery division(per
questioni di equity e di successoria);
·
la family division (diritto di
famiglia divorzistica ETC)
·
la queen’s bench division(per tutti gli altri
casi).
Contro le pronunce dell’high court si può ricorrere alla court of appeal ,
la quale è preseduta dal master of the
roll ed è composta da lord of justices appeal. L’attività del JUDICIAL
COMMITTEE DELLA HOUSE OF LORDS e della
court of appeal non sono principalmente dirette a rendere giustizia al singolo ma pronunciano sentenze circa questioni di
principio.il JUDICIAL COMMITTEE DELLA
HOUSE OF LORDS è un organo giudiziario piuttosto bizzarro,formalmente si tratta
di un assemblea legislative e non di una corte di giustizia,I suoi componenti
sono nominati a vita e vengono scelti tra I giuristi di fama del regno e sono
chiamati law lords. Ie sentenze dei law
lords sono vincolanti per tutti i giudici del regno grazie alla loro posizione
al vertice della piramide giudiziaria.
2.le professioni
legali
Tradizionalmente la professione forense in Inghilterra non è unitaria, si è
conservata infatti fino ai nostri giorni la
distinzione tra barristers e sollicitors. I barristers sono gli eredi
della parte alta delle professione legali iniziata nel medioevo intorno alla
professione del narratores e poi si è organizzata nella gilda dei sarjents;pertanto i barristers
hanno monopolizzato le funzioni dell’avvocato d’udienza
essendo stati gli unici abilitati a rappresentare le parti aventi alle
corti superiori,di conseguenza i giudici sono tratti solo da questa categoria
essendo stati gli unici ad aver compiuto il necessario apprendistato. I
barristers nel XIXsec definirono con precisione le loro funzioni,escludendo i
contatti diretti con i clienti e richiedendo che tali rapporti fossero sempre
intermediati da un sollicitor. per
conseguenza questa banca delle professioni legali oltre ad essere la piu nobile
è anche la piu redditizia. La stragrande maggioranza dei barristers ha ricevuto
una educazione giuridica universitaria; è da osservare come dopo aver guadagnato il monopolio del
patrocinio delle corti questi non
abbiano fatto nulla per facilitare l’accesso alla giustizia. Con il
court and legal act, nel 1990 i
barristers hanno perduto il monopolio del patrocinio avanti alle corti e con
essa anche l’esclusività dell’ ammissione al bech,ossia il ruolo di giudice.
3.la letteratura giuridica inglese e lo stile delle sentenze
la letteratura specialistica che tratta questioni
giuridiche e si rivolge esclusivamente ai lettori giuristi. Nel medio e lungo
periodo questa letteratura diventa una tradizione di ricerca, ogni autore nello
scrivere le proprie opere si rifà a modelli anteriori,rivede criticamente le
questioni già affrontate,smentendone le soluzioni;di tanto in tanto questa
tradizione sembra interrompersi e si assiste ad un cambiamento di
paradgma,grazie al quale il modello espositivo si evolve. la letteratura giuridica
inglese ebbe una nascita ed una crescita precoce. I due grandi trattati
attribuiti a glanvill e a bracton
risalgono uno alla fine del XI sec e l’altro alla metà del XIII.il numero di
manoscritti giunti fino a noi indicano che la letteratura inglese ebbe una diffusione sino al XVIsec.tuttavia questi
trattati non hanno avuto un seguito paragonabile a quelle della
letteratura giuridica europea
continentale. dopo la chiusura dei registri dei writs per almeno due sec la
letteratura giuridica inglese su tipicamente professionale.i forensi e gli
aspiranti tali non avevano nessun interesse alla sistematica giuridica e per lo
svolgimento della loro attività si rivolgevano ai reports in cui erano annotati
i dicta dei giudici, nonché la procedura
seguita per ciascuna forms of action. Questi reports detti year books
non possono essere considerati letteratura giuridica ma manifestazioni della estrema atrofia del
formante dottrinale nel periodo del
consolidamento del common law. Fino a che l’unica forma di conservazione
dell’attività della giurisprudenza
furono i manoscritti non vi erano stimoli ad andare oltre la mera registrazione. Fu l’introduzione della
stampa che incentivò una editoria giuridica che informasse i lettore sui casi
discussi nelle corti di common law e di
insegnare principi e regole attraverso l’esposizione dei casi. Da qui fu breve
il passo a stampare raccolte di giurisprudenza di prestigio.nel XVI sec apparvero quindi i
reports normativi come quelli di plowden
noti come commentaries in quanto l’autore non si limitò ad ‘un opera di
selezione ma aggiunse commenti e li
arredò con un sistema di riferimenti, in cui si manifesta l’intento di
pervenire ad una esposizione ragionata
del diritto. L’esempio di plowden fu seguito da coke che raccolse 11 volumi
di giurisprudenza annotandola con
considerazioni personali. L’avvento della stampa segnò dunque la ripresa della
letteratura da dove era rimasta ai tempi di bracton. L’esempio fu dato da
“licteton on tenures” nel 1481 che divenne un manuale indispensabile per
comprendere la real property, la stessa opera nel 1628 fu commentata da coke.
Ancora piu legata al precedente di bracton era la “ new natura brevium” pubblicata nel1534, la quale aveva
come scopo quello di fornire un aggiornamento sulle nuove forms of action. Una
rottura con gli schemi in uso fu data dall’opera di german nel 1528/31 dal
titolo “doctor and student” nella quale si espongono sotto forma di dialogo
tra un teologo(doctor)ed un apprendista(student) le ragioni della giurisdizione
di coscienza del cancelliere e quelle
della legalità di common law. Con blackstone la rottura del paradigma della
letteratura professionale fu definitivamente
completata. blackstone infatti pur avendo una formazione forense divenne
il primo professore dell’ università di oxford nel 1753, la sua opera “i
commentari” ,divisa in 4 libri (of persons; of right of thing;of property in
general e of private wrongs) e preceduti
da un capitolo introduttivo dedicato al diritto in generale ed al diritto inglese
in particolare,era indirizzata agli studenti,lo scopo era quello di dimostrare
che la struttura del common law
corrisponde ad uno schema razionale, ordinabile in forma logica e
coerente;perciò egli assunse come piano
per i suoi commentari, i modelli della scuola naturale del diritto. La
letteratura successiva si orientò verso una forma espositiva di tipo
trattatistico e sostanzialistico dando corpo ad alcune categorie come la law of
contract, la real property. questa letteratura
risultò particolarmente utile
dopo l abolizione delle forms of actions. L’opera di blackstone generò anche un
altro filone letterario: alcuni scrittori
inglesi a meta del XIX sec percepirono
appieno le aporie di blackstone era caduto e decisero di porvi rimedio. Bentham
e austin fecero delle feroci critiche ai
commentari di blackstone in quanto
credevano entrambi che l’opera fosse un organizzazione sistematica di tutte le contraddizioni del
common law. L’impostazione analitica di austin diede origine ad una scuola del pensiero seppe
condizionare la forma mentis dei common lawyers .nel XX sec la letteratura
giuridica inglese è divenuta
completamente trattatistica, una letteratura professionale, destinata ai
forensi.
Nel
sistema inglese la sentenza è l’opinione personale del giudice;essa è
generalmente individuale dato che rari
sono i casi di opinioni collettive; in questi casi i giudici si limitano a
segnalare l’accordo con l’opinione di uno di loro e se uno non lo è deve
motivare le ragioni del suo disaccordo. La dissentig opinions non sono
frequenti nella giurisprudenza inglese. la sentenza inglese, sia essa
individuale o collettiva deve essere motivata e convincente. Nelle sentenze
inglesi ,specie quella della hight court
, è sempre riportata la ricostruzione
dei fatti considerata come necessaria al
fine di consentire una valutazione completa del ragionamento giudiziale. i
giudici inglesi sono soliti fare una distinzione tra sentenze che riguardano
regole e principi di common law e quelle che concernono solo problemi di
interpretazione della legge scritta.
3.
Un esempio di divergenza sostanziale:la law property
Una caratteristica del diritto inglese
è lo studio della law property, termine con il quale si indicano i
diritti reali intesi come area di
problemi relativi alle situazioni di appartenenza. In inghilterra si adottata una distinzione fondamentale per
quanto riguarda le situazioni di appartenenza:
·
La real property :si occupa del recupero di un diritto che sia stato leso.
·
La personal property: si occupa del risarcimento del danno per un diritto leso
La opposizione tra le due
rinvia alla natura delle azioni,la real property era esclusivamente
recuperatorio mentre la personal property
puramente rIsarcitoria.oggetto della real property inizialmente furono i
possedimenti feudali ;un’ investitura feudale
nasceva da un atto solenne e
pubblico con cui il signore assegnava ad una
vassallo un certo feudo dal quale quest’ultimo doveva trarre i benefici
e in cambio prestare servizi al proprio signore. La titolarità di un feudo dava quindi diritto ad esercitare ed esigere certi benefici che
erano dovuti dalla popolazione al signore del luogo. Inizialmente,dunque,il
feudo aveva natura territoriale e non fondiaria, l’attribuzione del feudo non
comportava che la terra di quel feudo appartenesse al
feudatario. Il carattere de
materializzato dell’appartenenza dei diritti di utilità precise è rimasto una delle
idee portanti della real property. Il carattere personale del rapporto
feudale di vassallaggio è svanito
abbastanza presto in Inghilterra,facendo cadere nell’oblio la cerimonia
dell’investitura,per cui i feudi si intesero come trasmissibili per via di
successione ereditaria e qualche tempo piu tardi anche testamentaria. Nel 1290
lo statute quia emptores diede il diritto ai feudatari di alienare liberamente
i feudi ma gli privò le sub
infeudazioni. la posizione del vassallo a questo punto divenne una situazione
di diritto soggettivo indipendente dal rapporto del lord, quindi i benefici che
prima doveva ottenere per il lord ora era perpetuamente suoi divennero il suo
estate(da status). La legislazione inglese ha poi ridotto i tipi di estates in soli due tipi:
·
Fee
simple absolute (lo status piu elevato)
·
leasehold
Nacque cosi la doctrina of the estates
la quale è costruita su 3 dimensioni:
·
misura il tempo e La durata dell’estate
·
misura L’estensione del diritto di disporre
·
misura il
godimento delL’ utilità racchiuse nell’estate
Il tipo di estate piu elevato prende
il nome di fee simple absolute,si tratta di una situazione proprietaria in cui
il tempo di durata e il potere di disporne sono illimitati,ed il godimento è quello
massimo consentito dall’ordinamento l’
immagine metaforica per usata per il
calcolo degli estate è un bastone, il bastone intero corrisponde ad un fee
simple absolute. da esso si possono ritagliare porzioni minori ossia un fee for
life(che è un diritto limitato alla durata della vita dell’ estate, il quale
durante la sua vita puo disporne in modo pieno, puo anche alienarlo ma alla sua
morte si estingue indipendentemente da
chi sia il titolare in quel momento), la
parte del bastone restante si chiama
reimander. Sino a qui la doctrine of
states non sembra contenere nulla di particolare, le singolarità
iniziano quando negli atti di attribuzione cominciano ad entrare in gioco
le condizioni, le quali incidono sul
contenuto della situazione di appartenenza. Accanto agli estates che derivano
dai rapporti feudali detti FREE HOLD ESTATES* esiste un altro tipo di estates
che trae origine dai rapporti fondiari a carattere commerciale i quali sono
detti NO FREE HOLD ESTATES** . quando un
lord volesse procurarsi del denaro
liquido poteva prenderlo in prestito concedendo al creditore il godimento di un
feudo per un periodo determinato oppure
concederlo in godimento in cambio di una rendita(l’affitto)questo tipo
di rapporto è chiamato LEASEHOLD; oggi il leasehold è assimilato nella real
property nonostante la classificazione tradizionale lo inseriva nella personal
property.La creazione di un leasehold avviene mediante contratto mentre il
freehold estates viene realizzato con un
atto unilaterale. Circa la personal
property occorre precisare che le sue scansioni sono interne e prevedono un
opposizione tra:
·
Chattels real à contiene solo la
disciplina del leasehold
·
Chattels personalà rappresenta
tutti gli oggetti della personal property.
questa categoria si suddivide a sua volta in:
§
Chose in actionà letteralmente significa beni in movimento
ovvero quei beni che possono essere
ceduti ad altri senza mutare
natura,comprende tutti i beni
immateriali(es. il diritto d’autore)
§
Chose in possessionà sono tutti i
beni mobili di cui si può godere
direttamente, in essa è presente una ulteriore distinzione in:
§
goods
§
Denaro
*fee
old states,status che deriva dal rapport feudale
** no fee old states, trae origine dai rapport fondiaria a carattere
commerciale, ad es, il leasehold. Che è una sorta di contratto d’affitto moderno.
Cap 5 da pag167 a pag244 l’esperienza
giuridica degli stati uniti d’America(sezione prima)
1.LA RICEZIONE DEL COMMON LAW NELLE COLONIE AMERICANE
Gli U.S.A sono uno stato indipendente dal 1776, in tale anno si costituì
una confederazione di 13 stati derivati da 13 colonie originarie.ognuno di
queste 13 colonie si popolò di coloni venuti dall’inghilterra,scozia, irlanda
scacciando gli americani nativi. Nel XVII sec. si fermò anche un insediamento
olandese ma esso fu conquistato dagli inglesi che mutarono il nome Da New
Amsterdam a New York. La struttura caratterizzante le diverse colonie era
piuttosto variabile; la componente giuridica scarsa e l’amministrazione coloniale inglese era regolata secondo canoni
dell’improvvisazione e del disordine.il
diritto in base al quale vivevano quelle popolazioni non era il common law d’
Inghilterra ma un miscuglio tra atti e documenti paralegislativi e consuetudini locali rapidamente formatosi,
del resto mancava la figura del giurista che potesse far recepire il
sistema giuridico inglese. la situazione
mutò parzialmente con l’opera di
blackstone grazie alla quale si potè apprendere un diritto abbordabile ad una
cerchia piu ampia di persone. l’accresciuto
numero di persone acculturate nel common
law avvicinò il ceto dei giuristi e
quindi si arrivò alla monopolizzazione dell’amministrazione della giustizia
anche se in modo poco uniforme.la definita conquista del monopolio dell’
amministrazione della giustizia si ha intorno al XXsec quando puo dirsi
completata la ricezione del common law.
2.la rilevanza della costituzione federale: il contesto
storico politico delle sue origini
Con la dichiarazione di indipendenza
scritta da Jefferson ed approvata il 4 luglio 1776 si manifestò l’intenzione
dei padri fondatori di dotare la
nuova nazione di ideali universali
imperniati sul rispetto dei diritti umani. La lunga lotta combattuta con gli
inglesi per l’indipendenza radicò nella
popolazione forti sentimenti repubblicani. Nel 1787 si riunì a Philadelphia una convenzione di 12
stati per progettare una forma di governo federale e riuscirono a
redigere una costituzione che ha retto
per circa due secoli. La costituzione
americana in effetti è un documento di
altissimo valore intellettuale, la trama della costituzione è leggibile
come ricerca di tre punti di equilibrio:
1.
Il primo doveva essere trovato all’interno del sistema di
governo federale,pertanto il sistema di governo federale fu suddiviso in tre
poteri indipendenti che si possono controllare a vicenda:
·
Il potere esecutivo,affidato al presidente degli u.s.a.
eletto per 4 anni da un collegio di elettori indipendenti dal congresso;il
presidente nomina i propri ministri e i funzionari federali ma tali nomine debbono essere ratificate dal senato.
·
Legislativo , è affidato al congresso, un organo
bicamerale composta da camera di rappresentanti e da un senato
·
Giudiziario , è
affidato ai giudici, nominati dal presidente con l’approvazione del senato.
Rimangono in carica a vita e il loro salario non può essere diminuito finchè
sono in carica.
2.
Il secondo punto di equilibrio riguarda i poteri
assegnati al sistema di governo
federale, la ricerca di questo equilibrio diede luogo a due
aspetti politici:
·
Federalisti,inclini ad un potere federale
·
Nazionalisti republicani moderati,che optavano per un
unione piu stretta mantenendo il maggior potere politico possibile ai singoli
stati.
3.
Il terzo punto di equilibrio riguarda il livello costituzionale:occorreva un equilibrio
trA principio maggioritario e tutela dei
diritti individuali.
3.progetto di un limited government nelle intenzioni dei
costituenti
Alcuni dei piu influenti redattori della costituzione tra cui medison, pensavano che il diritto sostanziale della nuova unione dovesse essere il common law e che questo
tutelasse in misura sufficiente i diritti individuali.d’altra parte gli
interessi da tutelare erano cosi tanti che
risultava difficile impedire ad un qualsiasi processo legislativo di
cordinarli tutti;si trattava di prevedere una forma di legislazione che fosse
essenzialmente politica e non civile. Ma
la base democratica sul quale lo stato
americano si fondava non poteva
rifiutare il principio maggioritario. Il progetto di madison è stato nel
complesso rispettato durante tutto il XIXsec potendo contare su una forma di legislazione che rispose assolutamente in
toto alle istanza politiche e civili. Nel XXsec la situazione è però del tutto
cambiata; la maggioranza degli americani ha voluto che la legislazione
divenisse la fonte principale del
diritto. all’indomani della ratifica della costituzione, il primo congresso
federale approvò il 25 settembre 1789, 10 emendamenti unanimemente ratificati
nel 1791 di questi 10 emendamenti i primi nove sono anche detti bill of rights.
4.Introduzione
della judical review
La Revisione giudiziaria (Judicial
review in Inglese) è il potere assegnato ad una corte di rivedere una legge
o un atto ufficiale di un ente governativo, nel caso in cui vi ravvisasse
problemi di costituzionalità ,violazioni ai principi basilari della giustizia o
antinomie. In molte giurisdizioni, la corte ha il potere di rigettare la legge,
revocare l'atto esecutivo o ordinare ad un pubblico ufficiale di agire in un
certo modo, se crede che la legge o l'atto sono incostituzionali o contrari
alla legge in una libera società democratica.
Medison credeva di avere elaborato un sistema di governo federale così ben equilibrato da escludere la possibilità di una palese
antinomia ovvero di contrasti tra costituzone e legge ordinaria. Contrariamente
alle aspettative di madison ,il caso palese di antinomia si verificò abbastanza presto e per ironia nella sorte in
un caso che lo coinvolgeva personalmente
come parte in causa. Il caso marbury contro amdison. La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso
Marbury contro Madison (1803) è una delle decisioni più importanti e citate nella
storia della giurisprudenza statunitense. Fu il primo
caso di giudizio di
costituzionalità di una legge ed instaurò il sistema del judicial review
esercitato dalle corti americane.Il presidente della Corte suprema all'epoca era John Marshall, ex segretario di Stato del presidente
degli Stati Uniti John Adams.
Quest'ultimo, prima di essere sostituito da Thomas Jefferson, rinnovò molte cariche istituzionali, tra cui la
presidenza della Corte suprema che fu affidata
a Marshall . Costui non era un giurista, ma un politico e, non avendo nessuna esperienza
giuridica, aveva la forte esigenza, da una parte di dare credibilità a se
stesso quale presidente della Corte e, dall'altra,
di dare credibilità alla Corte stessa, la quale
era stata resa operativa solo pochi anni prima (1788) con l'entrata in vigore della nuova Costituzione.
Il fatto:Il caso su cui
Marshall si trovò a dover giudicare era tutt'altro che semplice: William
Marbury era stato nominato giudice di pace dal presidente uscente Adams; James Madison, invece, era
segretario di Stato del neopresidente Jefferson. Marbury accusa Madison di non
aver notificato, nonostante il decreto presidenziale, la sua nomina a giudice.
Il caso arriva alla Corte suprema con a capo
Marshall , il quale, ironia della sorte, era dello stesso partito di Marbury. Il
problema fondamentale di questa causa era il seguente: la Costituzione degli Stati Uniti d'America non riconosceva
alla Corte suprema la competenza di
giudicare in casi simili a questo, mentre esisteva una legge federale che
assegnava la competenza di emettere «Writs of Mandamus» nei confronti di
chi esercita il potere in nome degli Stati Uniti d'America. La decisione (24 febbraio 1803) presa all'unanimità dalla Corte suprema diede ragione a
Madison.Il ragionamento sotteso a tale decisione era : se la Costituzione si pone in una posizione gerarchica superiore rispetto
alla legge, la legge non può contravvenire a quanto disposto dalla Costituzione
e, se questo accade, la legge deve essere privata dei suoi effetti In sintesi, la
Corte decise di disapplicare una legge
federale poiché costituzionalmente
illegittima.
5.le riforme legislative
e l’abolizione delle forms of actions nell’esperienza americana.
La presenza di una
cosstituzione scritta munita di una
judical rewiew costituisce la prima differenza
tra l’esperienza americana e quella inglese. il secondo fattore è la
relativa organizzazione giudiziaria. le singole colonie tentarono di modellare
il loro sistema sul common law inglese, ma la ricezione non fu mai completa. nel
periodo successivo all indipendenza vennero realizzate delle riforme radicali,
frutto delle condizioni del sistema di amministrazione della giustizia e
l’influenza della cultura illuminista. Una delle prime riforme riguardava il criterio di elettività dei giudici
che venivano ora eletti non piu dal governatore ma dai cittadini. la seconda
riforma riguardò i modi di accesso alla giustizia,lo scopo era appunto quello
di renderla accessibile e comprendibile a tutti dunque venne eliminato
il principio di common law per cui
contro le sentenze già giudicate non vi è appello. la formulazione di queste
riforme e anche delle altre si coglie
nel field code introdotto a new york nel 1848 e adottato in tutti gli altri
stati ; questo ‘’codice riforma’ anticipa le riforme giudiziarie inglesi come l’abolizione delle
forms of action, la fusione tra common law ed equity .
6.La letteratura
giuridica del XXsec
Negli U.S.A. il
successo della letteratura giuridica inglese ebbe addirittura piu successo che in inghilterra. basti pensare a
blackestone, il quale ispirò numerosi
imitazioni sulla scia dei commentarii:ad
es. james kent con la sua opera commentaries on american law nel 1826, diviso in 4
libri ricevette 12 edizioni. il successo letterario in america fu conseguenza di
almeno due motivi:
·
Perche in uno stato
cosi’ vasto era l’unico veicolo di
cultura e di apprendimento per coloro
che aspirassero alla professione forense.
·
I giudici federali erano
generalmente scelti tra gli avvocati piu esperti la cui spiccata professionalità
poteva essere un elemento valido per la
nomina, ma che sapevano ben poco della professione che erano chiamati a svolgere così facevano
ricorso alla letteratura.
7.l’ affermarsi delle
università nella formazione del giurista americano
La
letteratura seppure fiorente non era sufficiente alla formazione dei
giuristi americani.essi preferivano che
qualcuno si occupava di insegnare loro i precetti della dottrina. Nacquero
così le prime scuole serali,corsi
annuali di poche ore,frequentati da molti studenti. La situazione cambio con
langdell, il quale introdusse la law school di havard nel 1871. Egli regolò su basi piu rigide l’accesso alla scuola, raddoppiò la durata
del corso prima a 2 anni, poi a tre;mutò
la didattica abolendo la lettura e il commento delle trattatistiche che furono
sostituiti da raccolte di casi giudiziarie raccolte dal docente che gli
studenti dovevano leggere e studiare. La teoria di langdell era che dallo
studio del diritto era necessario trarre principi generali, che potessero
essere posti alla base di ogni tipo di ragionamento giuridico e di uno studio
scientifico della materia che non fosse
solo pratico. Il giurista dunque era uno
scienziato e docente di diritto, doveva
formarsi nella università. Dopo la scuola di havard nacquero numerose altre scuole;inizialmente
il metodo lenghedelliano produsse i suoi frutti, tanto che gli stati uniti
rovesciarono il loro ruolo di inferiorità con l’inghiterra.
8.rinnovamento intellettuale ed istituzionale
nell’esperienza americana a metà xx sec Nel1923 la
american bar association incoraggiò la fondazione dell’ american law istitute
composta da un numero variabile di
brillanti avvocati , giudici e professori.il primo compito a cui si
dedicò fu quello di redigere una serie di esposizioni chiamate restatements;il
restatements si doveva basare su decisioni delle corti statali il linguaggio
doveva essere di tipo legislativo e
doveva essere esposto in un ordine sistematico, era dunque concepito secondo il
metodo langdelliano..fu però propro in questo tentativo che si evidenzio la
fragilità del metodo langdelliano. Infatti il tipo di ordine sistematico che si
voleva imporre carente e prevalentemente soggettivo.
9.l’impatto con il new deal*
Con New Deal si intende il piano di riforme
economiche e sociali promosso dal presidente americano Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937, allo scopo di risollevare il
Paese dalla grande depressione che aveva travolto gli Stati Uniti d'America a partire dal 1929: il Big Crash.Il new deal fu un lungo esperimento governo
dell’economia da parte del potere
politico che in sostanza anticipò il welfare state.l’idea base era che toccasse
al governo federale la manovra del ciclo
economico. L’accrescimento dei compiti dello stato comportò un aumento della struttura
burocratica,dotata di vasti compiti di controllo su tutti gli aspetti della
vita economica. L’esigenza di stimolare la domanda comportò una politica rivolta alla
distribuzione dei redditi tra le varie fasce sociali. La ricerca divenne uno
dei compiti dello stato federale .tutto ciò contrastava con il sistema di
common law tradizionale tanto da rendere necessaria derogarvi tramite apposita
legislazione.lo scontro di mentalità fu assai robusto e si incarnò in ideologie
politiche:repubblicani conservatori
contro democratici conservatori.
Sezione seconda, le fonti del sistema americano attuale.
1.l’ordinamento federale
e il sistema giudiziario americano.
Oggi gli stati
uniti d’america di presentano come uno stato federale, il che significa che
esistono tanti sistemi giuridici quanti sono gli stati federati.il problema
principale è quello del ordinamento tra il sistema federale e quelli dei singoli stati. Ogni stato prevede
3 gradi di organi giudiziari ed un vertice che è la corte suprema.il sistema giudiziario
federale contempla un primo grado di giudizio composta da corti distrettuali ripartite in base alla
popolazione;corte federale d’appelo che comprende una pluralità di stati e d
infine la corte suprema federale.accanto a queste corti ordinarie esistono
numerose corti speciali. Sia nel sistema degli stati che e nel sistema federale la distinzione fondamentale tra corti di
primo grado corti di secondo grado è che le prime conoscono sia il fatto che il
punto di diritto, mentre le seconde
rivedono soltanto il punto di diritto. nel 1934 il congrasso federale ha
delegato alla corte suprema il compito di redigere norme di procedura valide
per l’intero sistema federale. Nel 1938 fu approvato un regolamento noto come
federal rules. Questo era ispirato alla procedura di equità e proseguono nella tendenza a de formalizzare
le regole e diminuire i costi processuali.
2.il riparto delle competenze legislative tra livello
federale e quello statuale
La produzione di norme giuridiche è affidata al potere
legislativo e al potere giudiziario al quale si deve aggiungere il potere
regolamentare affidato ad organi
amministrativi. La costituzione federale affida al congresso la competenza
legislativa per quanto riguarda un certo numero di materie, tutte le altre sono
affidate al potere legislativo degli stati.nel XIX sec il congresso ha
legiferato pochissimo in pateria di diritto penale , mentre nel XXsec ha
legiferato in abbondanza in materia economica, servendosi di agenzie federali
al quale aveva delegato il potere di
emanare regulation attuative degli scopi
disignati con legge. Ciò è potuto accadere grazie alla interpretazione
estensiva della commerce clause della
corte suprema federale. La legislazione federale diretta o indiretta in materia economica forma oggi un corpus
sterminato che è considerato il dirirtto pubblico dell’economia.
3.la ripartizione delle competenze tra giurisdizione federale e giurisdizione degli stati ed il problema del federal common law
Per quanto
riguarda le competenze giurisdizionali,
la costituzione federale prevede che i giudici federali abbiano giurisdizione
per tutti i casi e controversie che
sorgano in materie regolate dalla costituzione stessa, dalla legge federale e
dai trattati internazionali, nonché in materia
marittima e di navigazione;aggiunge
che i giudici federali hanno
altresì competenza nelle controversie in
cui le parti siano ambasciatori o consoli, in cui siano parte gli u.s.a. o due
stati, un cittadino e uno straniero oppure uno stato straniero.la
judiciary act del 1789 prevedeva che i
giudici federali dovessero applicare tha law of the several states.nel 1842 la
corte suprema federale decise che in
materia commerciale il giudice federale
dovesse apllicare il federal common law. Applicare il common law dello stato
significava che i giudici dovessero
ritenere vincolante il criterio delllo star decisis,riferisi al common
law federale significava invece dire che spettava ai giudici federali
creare diritto là dove gli stati non
avevano legiferato. la seconda ragione che
suggerì il ricorso al concetto di common law federale era di carattere
squisitamente ideologico;ricollegandosi all’idea che il diritto sostanziale
dovesse essere unico, diveniva spontaneo per i giudici applicare il diritto
nazionale.questa ideologia contribuì a sospingere i giudici federali ad
estendere una teoria della federal common law (caso swift v. Tyson)andando
anche oltre la materia commerciale.in tal modo si creò una duplicazione di
regole giurisprudenziali con la conseguenza che una medesima questione poteva essere risolta in modo antitedico a seconda che entrasse in
gioco il fattore diversity of
citizenship delle parti.10 anni dopo la stessa corte dichiarò che il ricorso ad
un federal common law fosse incostituzionale ( caso eirie v.tompkins) .
4.le articolazioni attuali
del rapporto tra fonti federali e statali
Il sistema delle fonti federali e statali si articola nel
seguente modo:
·
esiste un diritto
federale di origine legislativa che riguarda:
o diritto
pubblico dell’economia
o Tutela
dell’ambiente e del consumatore
o Diritti della navigazione
o Insolvenza
o Diritti
sulle opere di ingegno
o Contratti di lavoro
In questi ambiti si
applica la supremacy clause, in base alla quale i giudici statli danno la
precedenza al diritto federale; ciò implica:
§ La norma federale prevale su quella statale
§ Il giudice statale deve attenersi ai precedenti
giudiziari dei giudici federali
All’interno dell’ordinamento federale come all’interno
dei singoli stati vi è un ulteriore
stratificazione:
·
Legislazione in senso
stretto, atti votati dalle assemblee legislative
·
Legislazione delegata,
votati dalle agenzie amministrative
·
Diritto
giurisprudenziale,regole addotte dalle
corti che divengono universali, grazie al principio dello stare decisis.
5.lo star decisis nel
sistema attuale
negli u.s.a la teoria dichiarativa dello stare decisis è
stata per qualche trempo in auge, ma anche in questo periodo le corti supreme dei singoli stati hanno sempre evitato di dichiararsi vincolate
ai loro precedenti seguendo il modello della corte suprema federale, la quale
ha sempre disposto del potere di rovesciare una propria decisione precedente
dichiarandolo errato.tuttavia se la
decisione precedente non è mai vincolante
comporta delle conseguenze: in simile contesto le corti americane hanno
adottato tecniche innovative, tra le più
celebri la PROSPECTIVE OVERRULING, la quale consente di conciliare due esigenze
opposte:
·
La giustizia del singolo
caso da un lato
·
Dall’altro l’esigenza di
adeguare il cammon law
Cosi facendo la corte riconosce la regola nuova ma al
contempo ma applica la vecchia, dato che la controversia è stata posta in
essere in un momento in cui le parti facevano affidamento sull’esistena di
quest’ultima. La tecnica del prospective
overrling è adottata solo in materia di
contratto di proprietà, negli altri casi i giudici ricorrono ad un overruling
normale.da tutto ciò consegue che il criterio dello star decisis è assunto
negli usa come una contretizzazione del principio generale di certezza e
prevedibilità del diritto. nell’esperienza americana si assiste ad diffondersi
dello stile delle opinioni separate di ciascun giudice.in america non è mai
stato messo in dubbio che l’opinione del giudice fosse un opinione
personale,tuttavia fino alla fine del XIX sec si preferiva che le corti emettessero opinioni unanimi ;le
c.d. dissentig opinions erano piuttosto rare. Nel Xxsec le dissentig opinions sono invece divenuti
quasi una regola. DA RICORDA RE anche le
opinioni concorrenti
6.formante legislativo( è la base giuridica sulla quale si sviluppa
l'ordinamento giuridico di una società.)
A parte la presenza della
costituzione, anche negli stati uniti come in tutti gli altri sistemi, i
parlamentari hanno sempre legiferato;pertante il formante legislativo è stato
in ogni tempo presente nel panorama delle fonti.
nelXX sec si è assistito
staturification, ovvero un aumento impressionante della legislazione a casua di
uno stato interventistico che regola
vasti aspetti dell’economia e della vita sociale. Nasceva l’esigenza di
uniformarmazione del diritto all’interno del sistema federale;il miglior
strumento legislativo volto a questo fine era costituito dal UNIFORM COMMERCIAL
CODE. Il lavori di redazione iniziarono nel 1942 e terminarono nel 1952,e
adottato in tutti gli stati della nazione.l’UCC ha la struttura e il contenuto
di un codice continentale(europeo). È composto da 9 articoli (come 9 libri di
un codice europeo), con questo codice l’intera materia dei contratti
commerciali è coperta da una legge uniforme.
7.gli statutes
Gli statutes sono provvedimenti emanati dal
parlamento per correggere un
difetto del common law. Questo va interpretato in senso letterario,qualora
risulti difficile per il giurista a
causa dei termini ermeneutici. tuttavia la teoria per cui il provvedimento emanato
per correggere un difetto del common law impone anche di interpretare
restrittivamente qualsiasi testo legislativo non è mai stata applicata alla
costituzione. il testo della costituzione viene normalmente assunto come un
insieme di principi,ciascuno dei quali ha la sua base in un espressione verbale
che ha la sua base in un espressione verbale
che ricorre nel testo che viene
denominata clause. ognuna di queste clause è stratificata con interpretazioni
giurisprudenziali,specie quelle della corte suprema che sono variabili. I
concetti di cui è costellato il testo della costituzione assumono il ruolo di
fonte generativa dei concetti secondari desunti mediante interpretazione
giurisprudenziale.
8.fonti di cognizione
Il diritto americano è studiato in modo uniforme su fonti di cognizioni che
sono nazionali e non locali, il problema di queste fonti è l’abbondanza che
richiede ricorso a qualche forma di sintesi.una sintesi è quella offerta dal
restatement,il quale rappresenta una semplificazione del diritto e delle sue
fonti di cognizioni che si propone di tradurre in regole i trends evolutivi che
emergono dalla giurisprudenza. Il restatement è un compilazione privata, la cui
efficacia dipende dalla sua forza persuasiva E cioè DAL PRESTIGIO CHE OGNI
SINGOLA COMPILAZIONE acquista presso le corti. Il restatement è l’anello di congiunzione tra le fonti
autoritative e le fonti di cognizioni del diritto assumendo per questo una
natura ibrida inizialmente non è
stato formulato come una raccolta
giurisprudenziale .sino all’avvento dell’elettronica le sentenze federali erano contenute in specifiche
raccolte organizzate in ordine cronologico, le pronunce della corte suprema
erano contenute nel united states reports; la citazione di una sentenza è eseguita così:
·
Il nome delle parti
contendenti
·
Il numero del u.s.report
·
Numero
della pagina del volume
·
Menzione dell’anno in cui la sentenza è stata emessa.
Il National reporter sistem è organizzato
suddividendo il territorio nazionale in 7 grandi circoscrizioni
ciascuna con piu stati esclusa new york e california.esso pubblica solo
sentenze della corte suprema, le altre sentenze sono pubblicate in altre
collezioni, le piu importanti sono la federal reporter e federal supplement. Attualmente esistono due
banche dati on line:
·
Lexis
·
Westlaw
Esse offrono un ampia copertura sia a livello federale che a livello
statale. I dati legislativi sono ordinate in collezioni che comprendono solo le
leggi federali. Per quanto riguarda il
formante giurisprudenziale un valido aiuto è
fornito dai digest e dalle enciclopedie,rispetto alle quali la ricerca
può essere condotta per materia ed in ordine alfabetico.le ricerche rivolte AL
FORMANTE DOTTRINALE sono piu complesse perché
sono raccolte di genere letterario assai vario. Negli ultimi d ecenni il
genere letterario del trattato come quello
del manuale(horn book) appaiono appassiti, fioriscono invece i nutshells
ovvero esposizioni informative su una sola materia;si diffondono di nuovo i casebook raccolte di casi senza
commento arricchiti con introduzioni in stile trattatistico per una questione
editoriale dovuta ai numerosi studenti delle law scholl.
9 gli ordinamenti della cultura accademica e delle professioni legali.
Negli stati uniti la professione
legale è unitaria, per ottenere la
qualifica di lawyear,l’avvocato,che consente il patrocinio davanti alle corti è necessario superare un esame :
il bar examination test è solo il momento conclusivo di una carriera
scolastica, per esservi ammessi infatti bisogna
prima aver ottenuto la law degree da una law school approvata dall
american bar association. L’ammissione ad una law school avviene sulla base di
un test uguale per tutti sul piano
nazionale.lo studente che ha ottenuto un punteggio molto alto può aspirare ad
essere ammesso in una law school di prestigio; gli altri dovranno accontentarsi
di facoltà meno prestigiose. per quanto
riguarda i giudici essi vengono eletti dai cittadini tra gli avvocati più
prestigiosi.
Sezione terza
Le altre esperienze di common law
·
Scozia
·
Australia
·
Canada
·
Sud africa
·
Nuova zelanda
·
Irlanda
·
Israele
Capitolo 6 da pag 245 a pag 283 LE RADICI COMUNI DELLE ESPERIENZE DI CIVIL
LAW
1.Contesto storico
Il civil law è il modello di ordinamento giuridico dominante a
livello mondiale.[ In dottrina si usa contrapporlo ai sistemi
anglosassoni detti di common law, ed è detto perciò anche "diritto
continentale" ed è definito anche come un sistema appartenente alla
"famiglia dei sistemi romanisti" o di "diritto di tradizione
romano-germanica".L’ esperienza del civil law non nacque dal potere politico e dalle sue
strutture ma dalle lacune di queste strutture ed indipendentemente dal
potere poilitico, si differenzia perciò
dal common law che nacque dal
rafforzamento del potere regio;il fiorire del sistema di civil law si verifica tra il XII e il XIII sec in un epoca in cui
l’europa non costituisce un unità politica, con l’affermarsi della scientia
juris.
2.scientia juris* e
insegnamento universitario
La
scientia juris al suo esordio coinvolse una
cerchia di persone molto
ristretta, tuttavia apparve fin da subito dotata di straordinaria dinamicità
che le permise di imporsi in sfere sempre piu
ampie. La prima sede in cui si
cominciò ad analizzare in modo scientifico il corpus iuris giustinianeo fu
quella di bologna, ed il primo maestro fu irnerio nel XIsec. Tra il XII
e XIIIsec la prese senza di numerosi studenti stranieri a bologna
fu tale da richiedere la loro organizzazione in due
università:una di
citramontani(lombardi,toscani, romani e campani), l’altra di ultramontani di cui facevano parte studenti di ben 13 nazioni europee. L’insegnamento universitari
del diritto impartito a bologna non mirava a formare giuristi pratici ma scienziati del diritto, dottori, tantè che
alla fine degli studi era conferita la
licentia docendi.
*studio scientifico del corpus iuris giustinianeo
3.scientia juris e il problema della legittimazione.
I protagonisti della scientia juris erano tutti
professori universitari svestiti di ogni legittimazione costituzionale a jud
dicere.il problema era sostanzialmente quello di legittimare la scientia juris
come un diritto destinato all’osservanza da parte di tutti i consociati.in
realtà fu essenziale il lavoro di ricostruzione dei glossatori e commentatori
ovvero gli esponenti di due grandi scuole
giuridiche del medioevo, ma ciò implicava l’esistenza di un testo da
glossare e da commentare. di conseguenza indicano che l’attività del giurista è
un’attività rivolta alla spiegazione di un testo. Il giurista dunque rinasce in europa come interprete del
diritto. il problema ricadeva ora solo sulla scelta del testo. I giuristi
bolognesi riscoprirono così l’utilità del corpus juris*, interpretandone in
modo geniale il desiderio medioevale di una renovatio, ossia l’anelito a
ripartire dall’esperienza romana verso
nuovi orizzonti.
*( Il Corpus iuris civilis o Corpus iuris Iustinianeum (528-533) è la
raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano,
voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano per riordinare l'ormai caotico sistema giuridico dell'impero.
Tale raccolta, riscoperta e rielaborata dalla scuola bolognese nel XII secolo, è la base del diritto di molti Stati moderni. L'opera fu iniziata poco dopo l'ascesa
dell'imperatore e proseguì fino alla sua morte. Le attività di ricerca e
selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione
comprendente giuristi, tra i quali spicca la figura di Triboniano.È composto da: Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che
studiavano il diritto Digesta - antologia in 50 libri estrapolati dalle opere
giuridiche dei più eminenti giuristi romani Codex - raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano. Novellae Constitutiones - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua morte.)
4.interpretatio
Gli interpreti medievali consci che l’origine divina del corpus juris fosse
una finzione non divennero meri esegeti. Commentando ed analizzando il corpus
juris ed in particolare il digesto, si intuì che esso poteva comporre un
sistema,ovvero un ordine. Quest’ordine
racchiudeva regole articolate che potevano appagare il desiderio di
complessità allora avvertito;esso non era la riproduzione di un modello di
ordine ricavato dal diritto romano ma un metà-modello che si collocava in una
dimensione universale. L’interpretazione del testo giustinianeo non poteva
dunque essere letterale;i giuristi medioevali non cercarono di individuare la
vera regola di diritto romano, al contrario
si accaparrarono grande libertà attribuendo alle loro interpretazioni un
autorità non inferiore a quella del testo. Da ciò il problema della
legittimazione stavolta però rispetto aljus dictum,la decisione escogitata fu
simile a quella della scientia juris.
5.I lasciti perenni:diritto come applicazione di norme
È opportuno ricordare come dalle
modalità con cui la scientia iuris è
pervenuta legittimare se stessa sono
derivati alcuni lasciti perenni nella tradizione del civil law. Esempi di lasciti perenni sono la struttura
formale e il contenuto sostanziale della decisione giuridica, la metodologia e
la tecnica ricostruttiva applicata, la distinzione tra diritto e politica.
6.La giurisprudenza come scienza teorica
La scienza del diritto europea si è quasi sempre dotata di un paradigma scientifico esterno ad
essa, del resto le rotture tra metodologia
giuridica e metodologia scientifica si
sono sempre qualificati come periodi di regresso e di appannamento della
giurisprudenza europea, contrassegnati da esiti catastrofici come quello che
nel 700 travolse lo jus comune.
7. la dimensione della giustizia
..
8. l’apporto della chiesa nel diritto canonico
Il XI sec e il secolo della c.d. riforma gregoriana della chiesa cattolica.
Questa coincidenza ha suggerito di
attribuire la rinascita del sentimento di legalità ed il sorgere dell’ intera
tradizione giuridica occidentale all’ opera della chiesa. vero è che la
chiesa fornì all’Europa un modello di
organizzazione complessa retta dal diritto, configurandosi come catalizzatore delle spinte endogene che si stavano
sviluppando nella società medievale verso assetti costituzionali retti dalla
rule of law.E’ anche vero che la chiesa essendo un’istituzione sopravvissuta al
mondo antico aveva conservato il ricordo del diritto romano piu tenacemente di
altre organizzazioni politiche così come aveva conservato la lingua latina.
Graziano, un monaco,dopo irnerio compilò
in forma organica del materiale normativo nel 1140-1142, la
quale divenne sostanzialmente in vigore
fino all’emanazione del primo codex juris nel 1917. Sul piano sostanziale il diritto
della chiesa si è organizzato intorno ad idee-forza con i precedenti etici
della teologia morale,ciò si tradusse in una serie di regole e principi di
universale applicazione. La dottrina canonistica scavò tracce profonde nella dottrina dei contratti,
ma il suo apporto maggiore si ebbe nella struttura del processo. la chiesa
adottò un sistema rigido di procedimento
costituito su un rigoroso meccanismo logico. E su atti scritti in modo da
consentire un controllo successivo in
sede di appello.questo modello di processo divenne il processo romano canonico
adottato in tutt’europa.Nel corso dei sec successivi il diritto canonico
contribuì alla formazione dello ius comune.
(gregorioVII
volle attuare una riforma di tipo morale e non ancora istituzionale. Il suo
principale obiettivo fu la lotta contro il concubinaggio e la simonia. Sapendo che la legge era violata da buona parte del
basso clero,non raggiungibile dalla riforma, decise di limitare la riforma alla
sola città di Roma e dintorni, come esempio per altre città. Egli proibì ogni
relazione di laici con i presbiteri, ospitando tutte le concubine in Laterano
sotto il suo controllo. Lottò poi contro la simonia che intaccava preti e vescovi. Essi sperimentarono la
serietà dei decreti, in conseguenza dei quali, di fronte l'accusa, il vescovo
veniva subito deposto. Secondo la mentalità del tempo, la simonia era l'eresia
più grave, quella che non permetteva, allo Spirito Santo di agire liberamente:
il vescovo non veniva legittimamente consacrato e, a sua volta, non trasmetteva
l'ordine all'ordinato. Questi metodi drastici tentavano, allora, di salvare la
sostanza della fede e della vita sacramentale, ma per questo furono anche
fortemente osteggiati. Nacque, così, anche il problema della differenza tra illiceità
e invalidità , pur nella non ancora chiara interpretazione, in quanto prevaleva
ancora la visione del papa che riteneva l'ordinazione invalida.)
9.carattere unitario dello jus commune e della scientia jus nei sec
XIV-XVIII.
Il periodo dello ius comune è
ricordato da coloro che auspicano ad una certa uniformazione dei diritti in europa perche quel periodo il diritto era unitario , lo ius
comune contribuì ad una sintesi unitaria
del materiale giuridico che si era formato nelle varie zone d’europa. Il
diritto romano comune veniva insegnato nelle università e applicato nei
tribunali rimase una tradizione culturale transnazionale ma unitaria. accanto a
questa tradizione continuarono ad esistere isole di diritto locale disuniforme
come accadde in germania , in svizzera nelle coutumes francesi dove questo diritto
positivo locale era considerato diritto eccezionale. Uno dei veicoli che facilitò il diffondersi dello ius
commune furono gli scritti latini. Ebbe
grande successo fino alla rivoluzione
industriale.
10. il giusnaturalismo
Nei sec XVII e
XVIII accanto al pensiero della scientia juris nacque una nuova corrente
culturale di pensiero che coinvolse tutta l’europa e , successivamente l’inghilterra e gli usa. Il giusnaturalismo razionalistico racchiude quelle dottrine
filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte
dalla "natura" e conoscibili
dall'essere umano;esso si contrappone al cosiddetto positivismo giuridico e al diritto positivo, inteso
quest'ultimo come corpus legislativo creato da una comunità umana. Il giusnaturalismo
razionalistico è divisibile in due filoni: quello derivato dal pensiero illuministico di fine '700 e quello che si sviluppa a partire dal
pensiero di Thomas Hobbes (il quale considerava il diritto naturale proprio solo
allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di
stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato;
pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista), trovando
la sua compiuta formulazione nel pensiero di Ugo Grozio. Secondo la
formulazione di Grozio gli uomini, pur in presenza dello stato e del diritto
positivo ovvero civile, restano titolari di alcuni diritti naturali, quali il
diritto alla vita, alla proprietà etc., diritti inalienabili che non possono
essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché
razionalmente giusti, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, Dio li
riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ragione. Grozio
rappresenta il primo momento di una riflessione laica sulla politica. Secondo
Grozio i diritti dell’uomo sono tali per natura e perciò sono inalienabili.
Inoltre, poiché la natura umana è la razionalità, l’origine del diritto
naturale è la ragione. Il diritto quindi non deriva da Dio, ma dalla ragione,
che è comune a tutti gli uomini. Comunque, poiché non tutti utilizzano la
ragione allo stesso modo, occorre un controllo (leggi e sanzioni) che
garantiscono il rispetto dei diritti di chiunque.le generazioni successive
furono invece attrate dal metodo geometrico inaugurato da hobbes.tomas moore
nella sua celebre opera utopia
dipinse una società ideale in cui fosse
inesistente la proprietà privata.
11.La crisi dello ius comune
Mentre Blackstone
diffuse il modello giusnaturalista in inglilterra , in europa
continentale si resto fedele alla
tradizione legale discostandosi dal criticismo del giusnaturalismo. Questo fu
una delle cause che nel XVIII sec. portò
alla grande crisi dello ius commune.tale c risi fu grande perche duplice:
·
Crisi di legittimità
·
Crisi di funzionamento
La debolezza della posizione pubblica dei forensi indusse a prestar fede a
testi che avevano ben poco di ragione. comiciò cosi a prendere piede
l’illuminismo, il quale conduceva ad un rafforzamento drammatico del potere
regio.il tentativo di sovrapporre la ragione alla tradizione frantumò i legami tra diritto europeo
continentale.
13.le codificazioni illuministiche
Le prime codificazioni illuministiche furono esempi
di codici diversissimi tra loro sia nella struttura che nello stile linguistico che nelle situazioni
giuridiche capitali; essi sono:
·
Il Codex
Maximilianeus bavaricus civilis è un codice civile emanato nel Ducato
di Baviera nel 1756. È stato scritto in tedesco, ma include molte frasi latine. Nei suoi contenuti,
aderisce più da vicino all'usus modernus Pandectarum dei
progetti di codificazione più recenti. È
rimasto operativo in Baviera fino all'entrata in vigore del tedesco Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) il 1° gennaio 1900. Appartiene alla
categoria dei protocodici, termine con il quale si definiscono i primi
tentativi di codificazione sorti alla fine del XVIII secolo che si affermano
come attività legislativa necessaria del sovrano per consolidare il proprio
potere.
·
Il Codice austriaco
del 1811 (in tedesco Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch o ABGB) è il codice civile approvato nell'impero Austro-Ungarico da Francesco II.In Austria l'inizio della codificazione
può essere fatta risalire al settecentesco Codex Austriacus,
consolidazione del diritto del regno che si
risolse in un’operazione di raggruppamento delle fonti che non aveva certo
l’ardire di chiudere il sistema, ma lasciava ancora le porte aperte al diritto comune.Il Codice austriaco del 1811 fu, invece, realizzato
da giuristi quali Martini e Von Zeiller e fu il primo a non essere etero-integrale,
che si promise cioè di non mettere soltanto ordine, ma che conteneva al suo
interno una esplicita clausola di abrogazione delle fonti
concorrenti fino ad allora in vigore. Più snello del codice napoleonico quello austriaco si articola in tre libri e in
paragrafi, non in articoli: la partizione sistematica di Gaio viene corretta dalla
distinzione kantiana tra i diritti della
persona e i diritti sulle cose, a loro volta distinti in diritti reali e diritti obbligatori. Il terzo libro riguarda invece le disposizioni generali
sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti giuridici.
·
Arl nel 1794
Cap.7° da p.286 a p.339 IL MODELLO FRANCESE:sezione
prima: la formazione storica del modello francese
1.MODELLO FRANCESE IN
PROSPETTIVA STORICA
Il modello francese ha trovato la sua compiuta
espressione all’indomani della rivoluzione francese e nel periodo dell’impero
napoleonico. Gli elementi costitutivi di tale modello sono:
·
il primato della legge come fonte del diritto;
·
l’esistenza del code
civil come forma principe di legislazione;
·
l’organizzazione
piramidali delle corti con al vetice la cassazione;
·
la separazione
tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa;
lo stato francese nacque da un nucleo centrale piuttosto
ristretto, le condizioni in cui si trovava il regno di francia era quella di un
accentuato particolarismo feudale derivato dal frantumarsi dell’impero
carolingio.l’unità della francia è stata un idea indotta con l’assorbimento
linguistico, culturale ed istituzionale.sul piano politico, il principio ereditario ed una serie di re energici fecero si che ogni allargamento territoriale
corrispondesse un ampliamento del potere regio.
2.stato, ordine e
legge nella tradizione francese
L’ampliamento del potere
regio comportava conseguenze
negative come le mposizioni fiscali ma garantiva uno stato di ordine e certezza
del diritto. al contrrio un assottigliamento dei poteri regi portava al
disordine , guerre , scorrerie e brigantaggio. Cosi avvenne ad esempio durante
la guerra dei 100anni con l’inghilterra, al tempo delle guerre di religione tra
ugonotti e cattolici e al tempo della fronda con luigi XIV ancora minore d’età.
Nel tentativo di tener a freno l’autonomia dei grandi feudatari, i sovrani francesi del
1500 pensarono di impiegare i giuristi in quelle corti di giustizia e amministrazione che già esistevano in vari parti del regno: i
parlaments. Inizialmente essi altro non
erano che delle curie regis simili a
quelle inglesi. Il XVIsec fu caratterizzato anche dalla nascita della scuola francese dei culti, la
fioritura dei talenti giuridici associata a tale scuola elevò il livello di cultura giuridica francese. I soovrani attingevano a
questi giovani e preparati giuristi
e metterli a servizio dello stato. La
politica del reclutamento dei funzionari
contribuì a formare un nuovo ceto sociale, la noblesse de robe(nobiltà di
toga) che si contrappose alla nobiltà di
spada( nobiltà feudale).i giuristi dunque vennero arruolati al servizio dello
stato seguendo un disegno di accentramento del potere statuale e facendo
assegnamento sulle promesse della scientia juris. Questa politica accentratrice indusse i sovrani francesi ad
assumere l’ iniziativa della
codificazionedelle coutumes(consuetudini). Il diritto civile comune e il
regno di francia si trovava diviso in due grandi aree, una coincidente
con la zona nord in cui vigevano
le consuetudini locali di origine germanica, dall’altra, la zona sud era riconosciuto
un diritto vigente , il diritto romano comune in quanto erede del diritto
promulgato nella lex romana wisigothorum e della lex romana burgundiorum. La
distinzione tra queste due zone era nota alla reggente e sancita in atti ufficiali. Nel 1454 carlo
VII dichiarò di voler procedere ad una
radazione delle coutumes, questo significava che il sovrano voleva controllare le fonti del diritto e nel caso
modificarle. Il progetto di redazione dovette essere decentrato presso ciascun
distretto ed ebbe termine intorno al 1550 con il controllo dei parlamentari
ormai indipendenti dal sovrano.il risultato ultimo fu quello di favorire
l’unificazione del paese e non quello di
contribuire ad un rafforzametno del potere centrale. Si formo cosi
l’idea di un diritto comune di cui i
parlamentari ne erano gli unici custodi. La redazione delle consuetudini
ebbe anche l’effetto di limitare la produzione del diritto e le massime dei
parlamenti erano formalmente solo dei
commenti alle consuetudini ma nella relatà creavano nuove regole. Con l’avvento
al trono dei borboni il potere rego mutò
stategia. Enrico IV e l suo ministro
sully affidarono le sorti dell accentramento
monanchico ad un corpo di funzionari regi i quali a differenza dei
parlamentari non venivano nobilitati, non acquistavano la proprietà della
propria carica. Era una funzione
pubblica in senso moderno, potevano essere licenziati e dopo un certo periodo di servizi andvano in pensione. Con
questo nuovo personale gli uffici si
strutturavano in forma piramidale con al vertice un ministro responsabile
rispetto al sovrano. Il periodo del re sole
fu l’apice di questa nuova
politica regia e trovo espicazione anche
nel capo della legislazione.
3.fratture e continuità nel periodo rivoluzionario.
Con il regno di
LUIGI XV e LUIGI XVI la monarchia francese ebbe il timore di allearsi con i
centi emergenti e con gli intellettuali , spaventata forse dalla libertà critica e dalla irreligiosità che minacciava dunque la sacralità del trono.
Da qui una innatutale alleanza tra il
trono e la nobiltà feudale. Cio creò la frustrazione del ceto borghese i quali
sis sentirono risospinti dalle decisioni della
monarchia in posizione di retroguardia. Tale sentimento diende esca ad un rinnovamento totale. La rivoluzione
francese presenta molte sfaccettature:
·
La radicalità
impressa alle riforme dal movimento
rivoluzionario che contribuì a dotare il
modello francese di compattezza
·
La riv. Francese si
presenò come movimento politico di rifondazione sulla base di valori universali
·
I valori universali fino al 26 agosto 1789
dovettero convivere con una visione
delle strutture politiche profondamente
condizionate dalle esperienze regresse.
A livello
istituzionale rimasero irrisolti due grandi problemi:
·
Il 1° di carattere genuinamente politico:concerne il come
tradurre in organizzazione politica la prospettiva della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.
·
Il 2° concerne il
modo con cui garantire il
rispetto dei diritti fondamentali che la
dichiarazione formula in modo schietto.
4. Il
nuovo ordine
Il nuovo ordine che si venne costituendo dopo la rivoluzione si consolidò nel periodo napoleonico muoveva
verso un rapporto tra governatori e
governati e tra governati tra loro.
Sotto il primo aspetto lo strumento era
l’apparato burocratico centralizzato
dotato di una vasta discrezionalità che lo rendeva flessibile e pronto ad ogni circostanza. La
giurisprudenza del conseil d’etat creò figure giuridiche adatte a limitare la discrezionalità dell’amministrazione
riportandola nel principio di legalità .l’affermazione del principio di
legalita esigeva però un apparato di amministrazione della giustizia, si scelse
in fine di adottare il modello dell’organizzazione burocratica. Il giudice
divenne un funzionario pubblico addetto esclusivamente all’applicazione della
legge e la magistratura fu organizzata in modo gerarchico. Fu definita una rete
di tribunali monocratici competenti per
questioni di minor rilevanza, da ciò si poteva procedere ad un tribunale di istanza
per le controversie più rilevanti le sentenze di primo grado potevano proporre
appello avanti alle corti omonime. Al vertice della piramide c’era posta la corte di cassazione, la quale non aveva il compito di giudicare in terza
istanza ma di vigilare che interpretazione della legge fosse uniforme da parte di tutte le corti d’appello. In
sostanza il disegno di equiparare il diritto alla legge venne perseguito con rigore. Da allora i termini diritto e legge sono
divenuti sinonimi.
5.la codificazione
Il nuovo ordine
appena descritto esigeva di essere completato con una legislazione sostanziale. Fu percio
progettata l’emanazione di un codice civile. L’ impresa si mostro piu ardua di
quanto gli illumisti alla voltair avesserpo immaginato. Il coddice penale fu
redatto alla svelta nello stesso 1791 ma
un primo progetto di codice civile fu presentato solo nel 1793 in 719
articoli. La convenzione ritenne che non fosse abbastanza filisofico, pertanto
nel novembre dello stesso anno decretò una nuova commissione per preparare quanto richiesto. 14gg dopo
cambaceres presentò un nuovo lavoro che riduceva il codice in 297 art., la commissione discusse svogliatamente il
progetto sospendendolo ai primi articoli; ma combacere si rimise all’opera e
presentò alla commissione un codice di 1104 articoli ma l’ardore era ormai scemato e questo
progetto non venne nemmeno mai discusso. Toccò a napoleone bonaparte, divenuto
primo console, nel 1800 riprendere il
lavoro di codificazione, il quale impiegò una commissione di soli 4 membri con il compito di raccogliere in un unico corpus
giuridico la tradizione giuridica francese;nel giro di tre anni il progrtto fu
discusso e approvato il 21 marzo 1804. Il
Codice di Napoleone, composto da 2281 articoli, ha la seguente struttura di
tradizione gaiano-giustinianea:
- titolo
preliminare: della pubblicazione,degli effetti e della
applicazione della legge in generale (artt dal 1 al 6).
- libro primo: sulle
persone (art 7- 515); riguarda i diritti della persona e della famiglia; contiene norme sullo stato
civile, il matrimonio(venne istituito quello
civile),sul divorzio , paternità (con la riduzione dei poteri del pater
familias),filiazione (con la parificazione tra figli legittimi maschi
e femmine e con l'attribuzione di diritto ai figli naturali), capacità
d'agire (con la soggezione dei figli alla potestà genitoriale fino al 21°
anno d'età).
- libro
secondo: dei beni e della differente modificazione della
proprietà (artt 516 -710); esso aboliva principalmente il feudo ed i vincoli che esso
comportava sulla proprietà, caratterizzata da assolutezza, pienezza ed
esclusività. oltre al diritto reale per eccellenza sono presi in esame gli
altri diritti reali e con essi
il possesso,che non è
considerato come un diritto, ma come uno stato di fatto.
- libro terzo: dei
differenti modi d’acquisto della proprietà (artt711- 2302). qui
confluiscono infine la materia successoria, la materia delle obbligazioni, la materia
contrattuale .
6.il linguaggio della legge
L’abilità del
giurista consiste nella formulazione della legge ;egli deve equilibrare la
generalità alla maggior concretezza possibile. Se il code civil è considerato
tutt’ora un capolavoro della tecnica
codicistica è perché i codificatori francesi seppero individuare il
livello semantico in cui formulare le norme.
7.le lacune del code civil
Verso la fine del XIX sec e i primi anni del
XX sec si diffuse in francia l’idea che il code civil fosse in alcune parti
lacunoso. Per rendersene conto basta fare riferimento agli istituti maggiori
come il contratto la proprietà e la resp. Civile.
8.l’ecole de
l’exegese.
Nella vicenda
storica dell’ecole de l’exegese si è solito distinguere tre diversi periodi:
·
un periodo formativo coincidente col XXsec, in cui furono
poste le basi dello stile e il metodo poi comunemente seguito
·
un periodo intermedio che va dal 1830 al 1860 in cui si
assiste alla fioritura e allo sviluppo
della scuola
·
un periodo finale,c che si colloca alla fine del XIX
sec, contrassegnato da significativi
mutamento di orizzonte il quale termina con il trattato di baudry lacantinrie, che insieme a quello di guillouard segna la fine
della scuola dell’esegesi.
9. la messa in opera del code civil
Il lavoro
esegetico contribuì ad eliminare le lacune del testo, a sciogliere le antinomie
piu evidenti, a precisare il significato delle disposizioni e a dotare di un
senso univoco quelle ambigue.nel 1975 il codice civile fu emendato con 171 articoli
che andavano a coprire alcune lacune
specialmente in materia possessoria.
10. funzione e stile della giurisprudenza
Una posizione delicata era ricoperta dai giudici.nell atmosfera francese del
XIXsec infatti era improponibile dare
spazio ad un ruolo creativo del giudice perché ciò significava assegnare alla
giurisprudenza un ruolo da protagonista nella soluzione dei conflitti
sociali.per conseguenza , l’esigenza di integrare correggere
ed adeguare il codice doveva essere svolta senza proclamazioni
superflue.in realtà la giurisprudenza
francese fu ancora piu accorta e
adottò uno stile di motivazioni giudiziali
molto discreto. La sentenza francese sembra adottare uno schema
sillogistico, ma in realtà non è così,
perche la sentenza racchiude la motivazione in poche frasi o addirittura nel
giro di una frase; ne consegue che la norma è indicata ma on spiegata, questo a
sua volta comporta che non è possibile comprendere l’iter che il giudice ha
seguito per giungere a quella
decisione.la struttura della sentenza
rende dunque la motivazione assai simile ad una formula del codice, essa
contiene la fattispecie, l’effetto giuridico ma nessuna spiegazione; questo
oltre che a declassare il ruolo della
giurisprudenza contrasta anche con il ruolo della corte di cassazione, la quale
ha la funzione di garantire l’uniforme
interpretazione della legge, insomma essa va a svogere una funzione di
nomofilachia.
11.la scuola
scientifica e l’affermarsi del formante
giurisprudenziale.
Negli ultimi anni
del XIX sec l’insufficienza del metodo
esegetico divenne sempre più palese. In questo periodo alcuni giuristi avevano
cominciato a praticare metodi di studio che tenessero piu conto della logica e
la sistematica concettuale. I primi
furono aubry e rau a farsi interpreti del malcontento dei giuristi traducendo
dal tedesco un manuale di diritto di zachariae von liegenthal. Ma è stata opera
di François geny rivedere a pieno la polemica metodologica con due vaste opere.
Il suo metodo ha seppelito in maniera definitiva il metoto esegetico. Geny è ritenuto il capostipite dell’ ecole
scientifique. La tesi di geny
secondo la quale oltre al primato della
legge si possono riconoscere altre fonti
secondarie ad iniziare dalla
giurisprudenza ha arriso il maggior
successo pratico.il riconoscimento della giurisprudenza come formante
essenziale del sistema indusse i giudici francesi a mutare lo stile lapidario
delle sentenze nella parte delle
motivazioni.
Sezione seconda
:il modello attuale
1.il sistema
delle organizzazione delle fonti:
dal 1958 la
REPUBBLICA FRANCESE si è dotata di costituzione rigida e di un organo di
controllo della costituzionalità delle leggi votate dal parlamento.La Francia è
una Repubblica costituzionale,
"indivisibile, laica, democratica sociale e decentrata" a regime parlamentare semi-presidenziale.Prima del 1962 il presidente della Repubblica francese era eletto a suffragio universale indiretto da un
collegio elettorale, al fine di evitare il predominio del potere legislativo sul potere esecutivo. Nel1962, il
presidente indisse un referendum per essere eletto a suffragio universale
diretto.Nella Costituzione della 5°Repubblica,
il potere esecutivo è rafforzato a scapito del potere legislativo. Il
Presidente ha acquisito competenze proprie come ad esempio il diritto di
sciogliere l'Assemblée nationale, il diritto di
indire un referendum, il potere di nominare il Primo ministro, in quanto, a
differenza del sistema presidenziale, egli non è anche capo dell'esecutivo. Per
quanto riguarda il governo, ne determina e ne dirige la politica. Stabilisce
anche i 3/4 degli ordini del giorno dell’assemblée nationale. Il presidente è
eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.l'ordinamento politico prevede una Camera dei deputati di 577 membri,
eletti a suffragio univesale diretto per 5 anni e un Senato composto da 331
senatori, eletti per 6 anni a suffragio universale indiretto. Il potere
legislativo del Senato è limitato; l'Assemblée nationale ha l'ultima
parola in caso di disaccordo tra le due camere. L’assetto costituzionale
francese è ancora lontano dallo stabile la preminenza della costituzione sulle
leggi ordinarie che caratterizzano l’assetto delle fonti in altri sistemi
giuridici.il consiglio costituzionale svolge un ruolo di controllo preventivo
di costituzionalità.la costituzione separa la normativa regolamentare affidata
al governo e la normativa affidata alla legge votata in parlamento. Il settore
della legislazione riguarda un numero
definito di materie.le materie diverse
da quelle elencate in costituzione hanno carattere regolamentare.
11.giurisprudenza e organizzazione giudiziaria
La giurisdizione francese è ripartita tra:
·
autorità
giudiziaria ordinaria
·
giudici
amministrativi
l’organizzazione
della giustizia amministrativa prevede:
·
in primo grado, tribunali amministrativi affiancati da
tribunali specializzati nelle singole
materie
·
in secondo grado,dal 1989 in poi esistono 5 corti
d’appello. Al vertice della giustizia amministrativa c’è il consiglio di stato.
Il sistema della giustizia ordinaria in primo grado è articolato così:
1.
Tribunali delle
grandi istanzeàgiudici di diritto comune
2.
conseil de
prud’hommeà cause di lavoro
composto da giudici eletti non togati,si divide in 5 sezioni,il settore
agricolo,industriale, dei servizi, commercio e altre attività. ciascuna sezione
si articola in bureaux
3.
Tribunali del commercioàcontroversie tra
commercianti composto da giudici eletti
4.
Tribunale de istanceàcause minori
In secondo grado:
1.
Cassazione
2.
Consiglio di stato
3.
consiglio
costituzionale
il reclutamento
dei magistrati ordinari avviene mediante concorso ed è considerato un semplice
pubblico ufficiale.infatti sono previsti due tipi di concorsi:
·
uno per i diplomati in diritto
·
uno per i funzionari di certe categorie
ed è possibile
anche un tipo di concorso straordinario riservato a diverse categorie.
Cap 8° da pag339 a pag368 IL MODELLO
TEDESCO, sezione prima: la formazione storica del modello
1.la formazione
del diritto tedesco all’epoca dello jus comune
negli ultimi due
secoli il modello tedesco ha influito in modo assai incisivo su altre
esperienze giuridiche, tra cui anche quella italiana.due sono le aree fertili all’ interno della
tradizione di civil law:la frencia e la germania.il sistema di governo vigente
in germania non è mai stato unitario sino al 1871. Dopo l’anno mille il diritto tedesco era un diritto
consuetudinario di stampo germanico.il localismo del diritto consuetudinario
contrastava fortemente con gli ideali universali ma favorirono la ricezione
della scientia juris.il modello offerto dalla scientia juris venne assimilato
in maniera frammentata e differenziato a seconda delle zone dell’impero. Sino
all’avvento delle codificazioni
settecentesche la germani visse
immersa nello jus commune al quale
affiancava il diritto consuetudinario. la
sopravvivenza dello jus comune in germania è dovuto al fatto che il presigio
dell’insegnamento universitario non diminuì
nemmeno qualdo si appassì
nell’area latina e soprattutto grazie alla disunione della germania. Nel
1794, la prussia si dotò di un codice:l’ARL, il quale era piuttosto mal riuscito e non venne mai
assunto dallo stato tedesco.l’unico codice adottato in area tedesca fu l’ABGB
austrico nel 1811.
2.la scuola storica tedesca
Nel 1814 thibaut
in preda allo sconforto per la disunione della germania e la confusione del
diritto, pubblicò un opuscolo in cui si auspicava l’adozione di un codice
civile unitario. La sua proposta non ebbe seguito perche demolita dalla critica di savigny, il
quale era uno dei piu famosi giuristi
tedeschi ed era considerato il padre della scuola storica del pensiero*.savigny
pur riconoscendo che la proposta di thibeaut era generosa e patriottica volle sottolineare
come l’idea di un codice fosse figlia di
quell’epoca dei lumi.cosa fondamentale per savigny era dimostrare che
fosse prematuro affidarsi alla cristallizzazione del diritto rappresentata
dall’adozione dei codici,savigny infatti sosteneva che il giurista dovesse
essere direttamente lui l’interprete e il ricostruttore dello spirito del
popolo senzal’ intervento del legislatore.
* per scuola storica va intesa la scuola
giuridica, influenzata dal romanticismo, fondata dai professori friedrich carl von savigny e
hugo.essa critico sia il giusnaturalismo che il positivismo.la critica al giusnaturalismo riguardava la sua
astrattezza.spicca la pubblicazione, nel 1814, della vocazione della nostra epoca per la legislazione e la giurisprudenza,
ovvero il manifesto della scuola storica, scritto dal savigny in risposta alle
tesi del collega, anton thibaut, di elaborare una
codificazione sul modello napoleonico volta ad unificare il diritto nel modo
germanico. l’idea di codice doveva essere superata in quanto risultava un
inutile irrigidimento di un fenomeno di per sé non racchiudibile in schemi
precisi, poiché il vero fondamento del diritto civile doveva riconoscersi nella
naturale dipendenza del diritto dai costumi ; pertanto il modo corretto di
procedere per l’unificazione del sistema giuridico germanico consisteva nello
spronare la crescita progressiva di una scienza del diritto comune all’intera
nazione.o spirito di ciascun popolo.
3. il modello
della scientia juris dopo savigny
Il manifesto di savigny ebbe un accoglienza strepitosa,il maggior
contributo va riconosciuto a Pucta, allievo di savigny e successore nella
direzione della scuola storica. Pucta interpretò il concetto di spirito del
popolo alla luce di uno schietto
organicismo hegheliano.il diritto frutto di una tradizione storica è pari al
pari dei prodotti di questo organicismo vivo.il diritto considerato come un
organismo vivo è diviso in parti organiche che
si suppongono e completano vicendevolmente, la conoscenza sistematica
del diritto è quella che ne percepisce l’intimo legame che unisce le singole
parti.assunta questa visione del diritto come organo anche la scienza del
diritto può divenire sistematica, perché il sistema altro non è che
comprensione del diritto. la metodologia
di Pucta è ricordata soprattutto per la metafora concettuale, secondo il
quale i concetti giuridici possono
essere sistematicamente organizzati secondo una scala a partire dai piu
generali ai piu particolari. rispettando il criterio della deduzione logica il
giurista vede due percorsi , puo risalire dal principio particolare a quello generale e puo scendere
da quello generale verso quello più particolare. Il programma politico impresso da savigny alla sua scuola, ossia
l’uniformazione del diritto tedesco attraverso la scienza giustificano il
carattere radicale di questo corollario.
4. la pandettistica (*da pandette o
comunemente conosciusto come digesto)
Gli autori che
seguirono le indicazioni di savigny e pucta costruirono il sistema assumendo
come materiale giuridico quello contenuto nel corpus juris perché il materiale
della compilazione romanistica nella sua ricchezza e completezza espositiva
costituiva il miglior testo possibile per attuare i propri esercizi
sistematici.Perciò essi sono noti come scuola pandettistica, derivato da
pandette*. La scuola pandettistica
assume due dogmi fondamentali:
- 1) la sacralità della proprietà
privata;
- 2) la signoria della volontà
dell'individuo
Ciò che
interessava i paddestisti era il sistema
in se in quanto telaio di concetti capace di inquadrare qualsiasi regola di
diritto.il successo della pandettistica va però misurato sul piano del metodo,
il quale costituì un paradigma cui attinsero tutti i giuristi tedeschi del XIX
secolo, anche coloro che con le Pandette non ebbero mai nulla a che
vedere. Ciò comportò che, indipendentemente dal riferimento alle Pandette,
il metodo sistematico basato sulla costruzione di concetti giuridici precisi
dilagò in svariati settori del diritto, da quello consuetudinario germanico, al
diritto processuale civile, al diritto pubblico, ognuno dei quali venne
completamente rinnovato dal paradigma "pandettistico".il modello
pandettistico è circolato anche fuori dalla germania come l’austria e la parte tedesco della
svizzera, nella quale segno il ritorno dell’esperienza svizzera nel solco della tradizione
romanistica.la paddettistica si è diffusa un po in tutt’europa come si diffuse il
code civil; tuttavia questa fu accolta essenzialmente come dottrina dai paesi
ricettori in quanto espressione pu
elevata della scientia juris, ma non come modello completo di ordinamento. In
questo periodo però muto anche lo scenario culturale della germania. Jhering
nel tentativo di liberare il giurista dall’apparato concettuale dogmatico
escogitato dalla paddettistica inizio ad attrarre seguaci.la critica di jhering
suonò come una contrastazione radicale agli insegnamenti di pucta.la scuola di
jherigh pere il nome di scuola della giurisprudenza degli interessi.
5.il bgb
Nel 1870 la germania
ritrovò l’unita smarrita.il partito nazional liberale impose un progetto di
codice civile unitario.la prima commissione incarica te di redigere il progetto
del codice , isediata nel 1881 ,si componeva di 11 membri tra cui giudici di
grande prestigio come plank che ne fu presidente. Nel 1887 venne presentato un
primo proggetto corredato da 5 volumi di ‘motive’ ma esso
era una traduzione in termini legislativi di un manuale di pandette.le
critiche mosse al primo progetto indussero
a formare una seconda commisione composta in maggioranza da pratici
anche non giuristi, con l’incarico di rivedere il lavoro. Ma il risultato non
variò,il testo redatto dalla prima commissione era di una compattezza
sistematica che indusse i redattori successivi ad una scelta
drastica:abbandonarlo completamente o accontentarsi di una modifica stilistica.la prima pzione fu scartata dal desiderio
politico di dotare la nazione di un codice, la seconda commissione scelse
dunque di apportare una modifica stilistica e di aggiungere qua e la alcune
disposizioni che facevano rinvio qua e là a concetti aperti di grande tradizione
culturale.Il progetto del BGB fu approvato nel 1896 ed entro in vigore il
1°gennaio 1900. Il BGB a differenza del codice civile è un codice conservatore
e non rivoluzionario. Esso
è suddiviso in 5 libri:
1.
parte
generale
2.
concerne
i rapporti obbligatori
3.
è dedicato ai beni e
contiene la disciplina della
proprietà e degli altri diritti reali
4.
riguarda
il diritto di famiglia
5.
riguarda il diritto di successioni.
La promulgazione
del codice BGB è stata accompaganata da
una legge di introduzione,contenente il diritto internazionale privato.dando
uno sguardo in genereale a questo codice sembra racchiudere tutto e solo il diritto dei giuristi.
6. La dottrina
tedesca dopo il bgb
La società e lo stato in funzione dei quali il BGB è stato concepito ebbero
vita breve dopo la sua promulgazione. Nel 1914 la germania andò in guerra e
l’impero crollò.con il fardello della sconfitta la germania entrò in una nuova
era.dato il contestola messa in opera e il consolidarsi del BGB è stato un po’
travagliato. Fu dal mondo universitario che arrivarono le critiche piu radicali
come la scuola del diritto libero al
quale va riconosciuto il merito di aver emancipato la giurisprudenza.il
pericolo era cmq in agguato: l’avvento
del regime nazista spezzo il filo di
qualsiasi costruzione dottrinale.in simile contesto il declino della scientia
juris era inevitabile come dimostrato
dal tentativo di ricodificazione nel
1941.
Sezione seconda:il sistema tedesco attuale
1.assetto costituzionale
L’assetto costituzionale della
germania è frutto delle vicende storiche
verificatesi al termine del
secondo conflitto mondiale.l’attuale costituzione tedesca venne elaborata dal consiglio parlamentare
riunitosi il 1°gennaio 1948 su
designazione dei parlamentari dei vari lander ed entrò in vigore il 23 maggio
1949. Il 5 maggio 1955, 9 lander
divennero indipendenti e costituirono la repubblica federale tedesca.nel 1989 la caduta del muro
di berlino ambiò la storia della
germania. Berlino divenne capitale della nuova repbblica federale. La costituzione attualmete in vigore è la terza costituzione federale che la germania conosce dopo il 1871,essa è
di tipo rigido. Alcune parti della costituzione sono completamente sottratte ad
ogni possibilità di variazione:
I.
diritti
fondamentali
II.
struttura federale del paese(la forma di stato)
III.
attività
legislativa dei lander.
Il controllo di costituzionalità delle leggi spetta la BVB, il quale ha
anche una duplice funzione :il duplice controllo di costituzionalità previsto:controllo
astratto, il quale puo essere posto indipendentemente dall’esistenza di un
caso.il controllo concreto invece necessità di un procedimento in cui è sollevata
la questione di legittimità e riguarda solo le leggi formali.
2.sistema delle fonti nella BRD
Nell’attuale sistema tedesco la competenza legislativa è ripartita tra bund
e lander, i quali legiferno allorquando la GG non riservio al bund le
competenze relative. L’art 73 GG indica esplicitamente le materie di competenza esclusiva del
bund.la competenza legislativa dei lander risulta dunque piuttosto limitata
3.l’organizzazione delle corti e dei tribunali in germania
la
legge fondamentale prevede 5 ordini di giurisdizione:
·
giurisdizione
ordinaria
·
amministrativa(hanno competenza in tutte le controversie
nate di diritto pubblico.
·
Del lavoro(
controversie nate tra lavoratore e imprese e imprese)
·
Finanziaria( materie
fiscali)
·
Sociale( si occupano di
sussidi di disoccupazione, pensioni etc)
Questi 5 ordini sono organizzati in 3 gradi di giudizio tranne la
giurisdizione finanziaria che ne ha
solo2, ai vertici si trovano rispettivamente il BGH,BVG,BFH,BAG e BSG.
4.il corpus della legislazione privatistica tedesca
Accanto al BGB è da ricordare il HGB (il codice di commercio), il
ZPO(codice di procedure civili). Il codice di commercio risale al 1900 ed è
diviso in 5 libri, fu molto criticato in quanto è un concetto della
pandettistica dividere il codice commerciale da quello civile( cesare
vitale).Il codice di procedura civile entro in vigore nel 1877 e lo è ancora in
germania austria e svizzera. Esso è diviso in 10 libri. Il modello processuale
che designa e disciplina vengono usati anche davanti alle corti diverse da
quelle ordinarie.
5.interpretazione dottrinale e giurisprudenziale
Il ruolo della giurisprudenza è andato via via crescendo dato il ruolo creativo svolto dai giudici;esiste tuttavia
un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, infatti la giurisprudenza non è
chiusa ai suggerimenti dottrinali e viceversa.
Capitolo 9° da pag369 a pag419 I MODERNI SISTEMI DI CIVIL LAW TRA INFLUENZE
TEDESCHE E FRANCESI
Sezione prima: la tradizione di civil law come mondo comunicante
1.realtà dei singoli diritti nazionali
I singoli diritti nazionali di cilvil law svelano essere la combinazione di
due distinti modelli che hanno la radice nel diritto romano comune:il modello francese e il modello tedesco.
Sezione seconda: LE VICENDE ITALIANE
1.ricezione del modello francese in
italia
A partire dalla conquista napoleonica nel 1796 i modelli giuridici francesi
si impongono in varie regioni d’italia come modelli rivoluzionari assoggettati
alla francia.questa ricezione avviene in varie forme sotto il profilo formale e
in modo uniforme sotto quello sostanziale. Nel
1805 fu introdotto iin lingua italiana il codice francese, nel1806 il codice di procedura civile e nel 1808 il
codice di commercio. Nel regno di napoli il codice civile francese entrò in
vigore nel 1808 e quello di commercio l’anno successivo. Nel 1815 tutta
l’italia eccetto sardegna e sicilia seguiva la codicistica francese. La vicenda
della ricezione dei modelli giuridici
francesi diventa interessante nella seconda fase, quando nel 1819 nel regno borbonico delle due sicilie
vennero abrogati i codici francesi e nel ducato di parma la moglie di
napolenone, adottò nell 1820 un nuovo codice civile.il modello francese
conosciuto in ogni dove eccetto le isole maggiori fu restaurato ed introdotto
come diritto positivo in tutt’italia eccetto il ducato di toscana e lo stato
della chiesa che conservarono il proprio diritto comune, e nel lombardo veneto
dove fu introdotto l’ABGB austiaco.il radicamento ai modelli francesi
presente in Piemonte fu decisivo, perché
è proprio dal piemonte che partirono i primi movimenti che portarono all
unificazione d’italia nel1861 e quindi
fu quasi naturale adottare i modelli
giuridici in vigore nel piemontese. . Nel 1865 du adottato in italia un codice civile
analogo a quello francese .il modello
francese è stato dunque recepito in italia
tra il 1796 e il 1865 soprattutto come
modello legislativo e dottrinale. Meno influente fu la
giurisprudenza francese,infatti la
giurisprudenza italiana non si è ispirata ad essa, la quale del resto godette
di grandi scrittori di prestigio non inferiore a quelli francesi, che diedero
vita alla scuola italiana dell’esegesi.
Dopo l’unificazione d’italia vennero conservate 5 corti di
cassazione che si riunificarono solo nel
1923.
2.ricezione del modello tedesco in italia
Al confronto con il modello francese
il modello tedesco appariva piu
semplice,l’italia fu attratta da l modello tedesco per due ordini di motivi:
§ La inclinazione dei romanisti, ad attribuir alla
loro disciplina un ruolo guida
§ Un evidente incentivo per tutti gli accademici a
vedere coniugato il ruolo del docente
con quello dello scienziato del diritto
§ Il desiderio di
liberarsi di quell’esegesi all’italiana.
Tuttavia la ricezione del modello pandettistico fu limitata
per due motivi:
§ Gli scrittori
tedeschi furono imitati da quelli italiani nel loro metodo di analisi ed
esposizione del sistema giuridico
ma la loro influenza fra gli
operatori fu sempre indiretta.
§ L’imitazione del
modello pandettistico si verificò in un ambiente appena codificato ed in un
epoca in cui si era affermato in maniera
trionfante il positivismo metodologico.
l’unico settore effettivamente conquistato ai modelli tedeschi era
l’università. Nel 1942 il codice civile fu ricodificato ma la commissione si
rifiutò di seguire il modello del BGB
Sezione terza:uno sguardo ai principali sistemi ci civil law
1.l’esperienza svizzera
quando i cantoni
svizzeri si ribbellarono alla casa
d’amburgo , una volta ottenuta la relativa indipendenza unanimi erano nella
decisione di dottarsi tutti di un
proprio codice. divisi erano circa il moedello da adottare.quelli della
svizzera francofana e delcanton ticino
si dottarono ebbero poche esitazione nel scegliere il modello francese,i cantoni della svizzera centrale, come berna
seguirono il medello austriaco .verso la metà del secolo scorso il cantone di
zurigo si dotò però di un altro tipo di codice , radatto da giuristi formatisi
nella scuola di savigny. ne sorti un codice
fortemete tributario,che seguiva i dettami della scuola storica tedesca
ma attento alla consuetudini locali.il codice di zurigo divenne presto il
modello di altri codici cantonali della svizzera tedesca grazie al
diffusore dell’università. questa
frammentazione causò grandi problemi, ma ad una codificazione vera e propria si
giungera con huber, il cui lavoro si protrasse dal 1884 al 1907. a differenza di quanto accadde in italia la
svizzera aveva familiarità sia per
quanto riguarda il modello francese sia
per il modello tedesco.huber pur conoscendo i modelli pandettistici inclinava
verso un ramo germanistico della scuola storica,ne derivò un codice in cui è
chiaro il rifiuto delbgb.il linguaggio del zgb è tedesco ma è stato tradotto
anche in italiano e francese. il zgb è diviso in quattro libri, senza la parte
generale (presente invece nel bgb). questo codice è il frutto di una buona
mediazione tra le esigenze dei codici francesi, inflenzati dal code napoleon, e
di quelli tedeschi , influenzati dal bgb;
2.l’esperienza austriaca
L’esperienza giuridica austriaca è
un esperienza del tutto singolare,infatti nei domini austriaci all’inizio
dell’era delle codificazioni venne
introdotto un codice moderno autoctono. L’ABGB, insieme al ARL prussiano
e al codex masimilianeus bavaricus fa parte delle codificazioni illuministiche
del 700. L’iniziativa di codificare fu infatti assunta da maria teresa
d’austria. Lo scopo fu quello di redigere un codice fondato su diritto della
ragione.anziche promulgare un codice simile all’ARL i sovrani austriaci
preferirono prulungare i tempi di redazione che si prolassero fino al
1787,quando il figlio di mariateresa, giuseppe II emanò un primo libro, il c.d.
CODICE GIUSEPPINO riguardanti alcuni principi generali di stampo illuministico, il diritto
delle persone e di famiglia.L’ABGB è una cosidicazione di solo diritto civile,
lo stile legistico attinge alla sobrietà del code civil. L’ABGB realizza dunque
gli stessi obiettivi a cui pervenne il code civil senza essere per niente
tributario. La traduzione delle
disposizioni codicistiche venne svolta dalla dottrina dell’esegesi e dalla
giurisprudenza della cour de cassation.
L’aggiornamento del ABGB è stato necessario solo nel 1916.
3.l’esperienza del belgio e dell’olanda
Il belgio fu annesso alla francia
nel 1797;entrò nell’epoca delle codificazioni quando era dunque composto da
dipartimenti francesi nei quali ovviamente si applicò il code civil. Nel 1815
il belgio venne unito al regno di olanda ma i codici francesi rimasero in
vigore fino al 1830 quando recuperò la propria indipendenza . nato come stato fortemente centralizzato e in seguito trasformato in stato regionale, è divenuto nel 1993 uno stato federale caratterizzato da organismi interni (3 regioni e 3
comunità) che hanno competenze specifiche.
3.1 l’olanda
Il regno di olanda fu ricostruito
nel 1814 dopo la caduta di napoleone
bonaparte.sotto il dominio francese di luigi buonaparte, nel 1809 fu introdotto un primo codice ricalcato sul modello
francese.quando poi l’annos seguente i
paesi bassi furono annessi alla francia il code civil vi trovò diretta
applicazione. Il nuovo regno confeermo la vigenza del cosice francese ma
intraprese al contempo la redazione di un nuovo codice che portarono nel 1838
alla promulagazione del BurgerliJk Wetboek. Il BW era chiaramete di impronta
francese . nel 1947 fu iniziata la redazione di un nuovo codice chiamato NEW
BW. Il nwb rispecchiava le scelte di EDUARD MAURITS MEIJER, grande giurista da cui era partita la volontà
di ricodificare. Il NWB non ha l’armoniosità architettonica del code civil né
la sistematicità del bgb però riflette lo stato del pensiero giuridico di civil
law di fine secolo. Il NWB si compone da 8 libri.
4.tradizione dei paesi nordici
l’esperienza giuridica dei paesi del
nord europa presenta tratti così peculiari da far dubitare che facciano parte
della famiglia di civil law.tuttavia i paesi scandinavi furono i primi a
codificare nel 1687 infatti,fu promulgato il primo codice in danimarca, diviso
in 6 libri presto venne recepito anche in norvegia e islanda.la svezia codificò
sucessivamente nella forma completa nel 1734, codice che si applicò anche in
filandia anche dopo il passaggio del grand ducato filandese alla corona russa.
Entrambi questi codici erano primitivi, nulla a che fare con le codificazioni
moderne,infatti dava per scontato che una volta fissate le regole cardinali del
diritto nazionale, i giuristi dovessero provvedere ad elaborare le regole per
il caso specifico. Dal 1872 cominciarono
a discutere circa un diritto commerciale
uniforme, nel 1936 si formulò una legge in tema di obbligazioni, la
legislazione infatti risulta a quanto uniforme.i giudici infatti preferiscono svolgere
le loro funzioni seguendo le indicazioni del legislatore. nella mentalità
giuridica scandinava si riscontrano atteggiamenti analoghi a quelli del civil
law, tuttavia hanno i connotati dei
sistemi di civil law anche se essi sono
collocabili ai margini di tradizione romanista .
5.tradizione della penisola iberica
In spagna la modernizzazione del diritto ha potuto esprimersi solo
parzialmente mediante la codificazione perché questa non ha potuto superare il
particolarismo dei fueros* e quindi promuovere l’unificazione del diritto
nazionale. Nel 1829 è stato approvato il primo codice commerciale, poi
annovellato con il diritto civile nel 1885, fino a giungere alla redazione e
alla promulgazione del codigo civil nel 1889. Questo codice salvo alcune parti
è dotato solo di valore sussidiario rispetto al diritto consuetudinario di
regioni come la catalogna,province basche e golmizia.esso si è ispirato al
modello dei codici francesi.il carattere non unitario del diritto civile
spagnolo ha consentito alle costruzioni dottrinali di occupare un vasto spazio
operativo. *raccolte
di consuetudini locali
5.1 portogallo
Il portogallo ha una lunga
tradizione di diritto unitario alle spalle, gia dal 1600 un ordinamento a base
legislativo ha lasciato poco spazio alle consuetudini locali. Nel 1883 si
procedette poi ad una codificazione di diritto commerciale poi riveduta nel
1885. Nel 1867 si giunse alla codificazione del diritto civile ispirata ai
codici francesi anche se per contenuto e impianto somiglia molto anche al BGB.
6.sistemi giuridici latini americani
I sistemi giuridici latini americani
sono stati plasmati sui modelli dei paesi colonizzatori, ovvero la spagna e il
portogallo. Anche dopo l’indipendenza americana , i paesi del sud america hanno dopo l’indipendenza calcato il modello
costituzionale statunitense, mentre il modello di diritto civile era quello spagnolo e portoghese. In molti paesi rimasero
infatti in vigore i fueros e il diritto castigliano. A partire dal XIXsec,
ciascuno degli stati indipendente si dotò di un proprio codice:il primo stato
fu il cile a seguirlo l’argentina e poi
via via gli altri;i codici erano ispirati nella prima parte al codice francese,
nella seconda all’ABGB all’ARL prussiano e al codice civile italiano.in brasile
il codice andò in vigore solo nel 1917.
Cap.10 da pag 421 a pag 468:l’est europeo,il modello socialista
Sez.prima :l’est europeo fino
all’epoca del socialismo
1.modelli storici operanti nell’est europeo
I paesi europei convolti dopo il
1944 nell’esperienza socialista, dal punto di vista storico non rappresntano
un unità. Alcuni di essi hanno tratto piu
benefici possibili dall’ insegnamento del diritto romano, integrato dal diritto
della chiesa cattolica cicchè alla viglia dell’era delle codificazioni si presentavano come paesi di stampo romanistico. Ciò vale per l a
germania orientale, alcune regioni polacche
boemia moravia e slovenia. Alla
fine del1700 gli altri paesi dell’est
europeo non ricorrevano al diritto
romano. Tra I paesi non romanisti giova fare una distinzione, ovvero tra
paesi cattoli e ortodossi. I primi hanno ricevuto il diritto canonico cattolico
I secondi il diritto canonico orientale. Nei paesi non romanisti all origine
della vita giuridica troviamo le consuetudini. Nel XIX sec
gli intrnsificati contatti con l’occidente e la diffusione della cultura
universitaria permisero ai modelli romanisti di fare irruzione nell’est dell’europa. Vi penetrarono I grandi
codici napoleonici e austriaci, la dottrina francese e la pandettistica di
lingua tedesca che qui trovo imitatori e
proseliti e rimodellò il raggionamento giuridico. I paesi in questione
divvennero tutti romanisti nel corso del XIX sec. alcuni dei paesi in questione
subirono il dominio turco, che però non si proposero di diffondere la cultura
turca lasciando larga autonomia ai paesi considerati.
2.BOEMIA, MORAVIA,SLOVENIA
Poichè Boemia,moravia e slovenia fecero parte del sacro romano impero
germanico fino alla soppressione di quest’ ultimo e , in seguito fecero parte
dell’impero austriaco, tutto ciò che vale per l’impero germanico e
l’austria vale anche per I paesi
suddetti. La storia del diritto boemo e moravo merita peò qualche cenno specifico.dai sec XII e XIII il diritto
era differenziato per I diversi strati della società e aveva una
base consuetudinaria. Nel 1804 boemia e moravia divvennero regioni dell’impero
austriaco e furono sottoposti alla legge
austriaca, il pensiero ceco diede un apporto importantissimo alla
dottrina austriaca , che a metà del XIX
lavorava in comunione di spirito con la
dottrina pandettistica tedesca. Von ronda scrisse opere fondamentali in ceco.dal
1918 al 1939 boemia e moravia furono il cuore
della prima repubblica cecoslovacca che si pose il problema
dell’unificazione del diritto ceco a quello slovacco ma non giuse a l
risultato. Dal 1945 la cecoslovacchia prese ad appartenere all’ambito dei paesi
coinvolti nell’ondata socialista.
3. POLONIA
In Polonia la base del diritto fu consuetudinaria, le regole furono
raccolte al tempo di Casimiro III piast, alla dieta, però era estranea
l’influenza romana. Il diritto delle città fu invece pronto a recepire lo
specchio sassone* o altri modelli d’ispirazione romanista. Il diritto canonico
operò con vigore nel diritto di famiglia
e in modo discontinuo nel
processo.l’università introdotte nel 1365 misero al centro dell’insegnamento il diritto romano .la
vigilia della spartizione la polonia non poteva ancora considerarsi un paese
romanista. Lo diventò Nel 1919 quando fu
di nuovo unita e indipendente.la polonia unificata codificò nel 1934 seguendo
un doppio binario:francese e tedesco.
* (Lo specchio sassone è la più rilevante raccolta normativa del Medioevo tedesco. Il nome specchio sassone aveva un significato analogico: come si può
osservare il proprio volto in uno specchio, così i sassoni avrebbero potuto
vedere ciò che era giusto e lecito e ciò che non lo era in uno specchio. Lo
specchio sassone rappresenta il primo grande documento giuridico redatto in
tedesco e non in latino; fu redatto dal von Repgow su incarico del principe von Falkenstein circa negli anni 1220–1230, secondo la tradizione egli trascrisse il diritto – fino
ad allora tramandato oralmente – vigente in Sassonia. Lo specchio sassone non era tuttavia una legge. Il suo autore perseguiva soltanto lo scopo di
conservare la normativa vigente consuetudinaria . Da ciò il testo guadagnò la propria autorità. Il testo
non conosce tuttavia una sistematica di tipo moderno ed è costruito per
associazione di concetti. Lo specchio sassone comprendeva due rami del
diritto:il Landrecht diritto
territoriale il diritto
feudale una sorta di diritto
costituzionale.Sebbene si tratti
soltanto di una raccolta privata e del diritto sassone e del diritto consuetudinario, guadagnò rapidamente un influsso tale, che nella
Sassonia e nella Germania settentrionale fino all’epoca moderna inoltrata funse
da elemento fondamentale per l’applicazione del diritto e per la giurisprudenza. Lo specchio sassone è rimasto in vigore quanto
nessun'altra normativa tedesca;Elementi di essi si trovano ancora oggi sia in
parecchi detti della lingua tedesca.)
4.PAESI BALTICI
La lituania una volta liberatasi dal potere dell’ordine teutonico godette
per lunghi secoli di unità e indipendenza, anche l’unione spontanea con la
polonia non pregiudico l’autonomia del diritto lituano.la prima fonte scritta
fu un codice penale redatto nel 1468
redatto da jegellone. Seguirono i tre statuti nel1529, 1566 e 1588. Nel
frattempo , le citta baltiche recepiscono il diritto cittadino di mademburgo ispirato allo
specchio sassone, il diritto canonico trova applicazione nel solito ambito.
Sotto il potere zarista, i russi adottarono
nei confronti del diritto locale 3 atteggiamenti: dapprima lo rispettarono,poi lo ricodificarono e in un
terzo momento estesero lo svod zakonov in attesa di vietare la lingua lituana.
UNGHERIA CROAZIA SLOVACCHIA E TRANSILVANIA
Il sistema ungherese si sviluppò in modo continuo dalle origini del 1848.la
base del diritto ungherese inizialmente fu la consuetudine. La
cristianizzazione le affiancò una componente canonistica amministrata da
tribunali ecclesiastici. Dal xv sec si cominciò a raccogliere in modo organico
e ufficiale le consuetudini e le leggi regie. Nel 1514 un noto
giurista,werboczy portava a compimento
l’opus tripartium iuris consuetudinary inclity regni hungariae ,
approvato dalla dieta del re non fu promulgato ma comunque applicatodai
tribnali. Nel 1584 le leggi furono raccolte
nel corpus iuris hungaraci. Nel diritto ungherese spiccavano i privilegi dei nobili e la
disparità di trattamento tra uomo e donna.nel 1848 epoca della rivoluzione
liberale ungherese la dieta approvò decine di regole che distrussero il regime
feudale. In questo vuoto giuridico il re estese all’ungheria l’ABGB e il sistema dei libri fondiari. Nel
1860 l’ungheria riottenne l’autonomi giudiziaria ,rigettò le fonti austriache e
convocò una corte suprema col compito di redigere un corpo di regole giudiziarie provvisorie. L’ungheria
del XIX coltiva la scienza e l’insegnamento , la dottrina pandettistica tedesca
conquista le università ungheresi. Il massimo esponente della scienza ungherese
fu grosschmied, il quale elabora una dogmatica analoga a quella tedesca. I
progetti di codice civile novecenteschi
ricalcano il BGB. Diversa è la storia della transilvania autonoma dal 1540
al 1848 e totalmente separate dal 1571 al 1691; per quanto riguarda invece la croazia,
bisogna dire che dopo il 1860 la croazia rimase fedele al diritto austriaco
al contrario dell’ungheria.
RUSSIA UNGHERIA
Nella prima metà del secolo XI venne
redatta la russkaja pravda, una raccolta
di regole pratiche della popolazione
russa dell’epoca. La raccolta fu arricchita
nel tempo di regole consuetudinarie, nonchè di regole prese a prestito
dai modelli germanici bulgari etc,. accanto al diritto consuetudinario popolare
e mercaantile era presente anche il
diritto bizantino professato dalla chiesa ortodossa. Nel lungo periodo della
dominazione mongola in russia il diritto comune rimase legato alla russkaja
pravda.
I mongoli , infatti,non imposero il loro diritto e i principati russi ma favorirono lo sviluppo del diritto della
chiesa. La russia una volta indipendente
fu uno stato al cui vertice sedeva lo zar e la chiesa ortodossa russa.
Lo zar proteggeva la chiesa e questa
sponsorizzava il potere zarista.dal 1497 al 1649 lo zar legiferò a piu riprese,
esse accentrarono e resero uniforme
‘amministrazione della giustizia e la riscossione dei tributi, gradatamente
vincolarono il contadino alla terra facedolo servo della gleba. Nel 1649 un
assemblea imperiale si propose di ridurre in un testo unico tutto il diritto
russo. Le ulozenie rimasero in vigore fino al 1832, esse trattavano di proprietà
obbligazione e responsabilita. La
famiglia, il diritto dela chiesa e irapporti tra stato e chiesa veniveno regolaticon fonti appropriate fino
al 1551, quando fu redatto lo stoglav,
un codice diviso in 100 capitoli discusso e approvato da una assemblea mista di
laici ed ecclesiastici.la rivoluzione francese e le grandi riforme che ne
seguirono trovano in russia personaggi
favorevoli alla ricezione come alessandro I, che affido al conte speranskij,suo
ministro, il compito di ricodificare tutto il diritto russo; ne venne fuori il
famoso svod zakonov, diviso in 15 volumi con 42.000 articoli. Dopo il 1832 il
diritto continuò ad evolversi, grandi riforme furono portate a termine. Il
senato creò con coerenza e consapevolezza. Inoltre si codificò. Nel 1855 e poi
nuovamente nel 1903 si promulgavarono
i codici penali,nel 1864 il codice
civile, nel1903 la legge cambiaria.
Lavori condotti dal 1882 al 1905 portarono alla redazione di un progetto
di codice civile:granzdanskoe ulozenie ma
lo scoppio della I° guerra mondiale
fu da ostacolo all’adozione del progetto.
VALACCHIA MOLDAVIA
Nella vallacchia e nella moldavia
che va dal secolo XIV al sec.XVIII troviamo la c ompresenza della consuetudine
, del diritto bizantino e canonico e delle leggi principesche. Con il XVIII si
rafforzò l’idea di autorità ed in parallelo si diffuse l’ideologia dle diritto
naturale, crebbe la ricezione di fonti
canoniche e fonti bizantine laiche, apparvero raccolte di consuetudini o
collezioni private. Si legiferò in grco e d in rumeno.la romania parzialmente
unificata segui il modello france nella redazione del codul civil del 1864.
Salvo qualche eccezione il diritto elaborato dalla moldavia e vallacchia unite
fu poi esteso tra il 1919 e il 1943 a
anche a bassarabia, bucovina e transilvania. Nel 1939 in romania penetrò la
cultura giuridica tedesca tanto da suggerire l’adozione di un nuovo codice, poi
promulgato nel 1940.
SERBIA MACEDONIA BOSNIA MONTENEGRO JUGOSLAVIA
La serbia indipendente e
autonoma dal 1190 al 1459 ebbe una storia letteraria e culturale, come dimostra il
codice dello zar stefano dusan. La scomparsa dello stato serbo ostacolò lo
sviluppo del pensiero giuridico fino agli inizi del XIX.nel 1829 il milos obrenovic
dapprima volle far tradurre in
serbo il codice napoleonico, poi cambiò idea e affidò a hadzic il
compito di proggettare un codice analogo all ABGB. Il testo in 950 articoli fu
approvato nel 1844. Nel 1860 entro in vigore il codice di commercio ispirato a
quello francese. La scienza serba quando ebbe modo di formarsi soppiantò
l’insegnamento tedesco. Dopo le guerre balcaniche la serbia si uni alla macedonia e le leggi serbe soppiantarono il mecelle(
codice turco). La bosnia viveva
secondo il diritto consuetudinario amministrato da giudici laici. Sotto
l’amministrazione austriacala giurisprudenza lasciò penetrare le soluzioni austriache, tranne nel diritto
di famiglia e successorie dove si
perpetuarono le regole sciaritiche. Il montenegro indipendente va ricordato
per un valoroso studioso: bogisic, seguace delle tendenza sociologica ,
professore in austria che nel ebbe a redigere il codice entrato in vigore nel
1888. Grazie alla semplicità di linguaggio esso cercò di avvicinare il codice
alle concezioni popolari. Creato il regno
serbo-croato-sloveno-, poi jugoslavo nel 1919 si avvertì il bisogno di
unificare le fonti che reggevano i
diversi territori ma il progetto di
codice non entrò mai in vigore.
BULGARIA
I bulgari dopo la slavizzazione praticavano consuetudini simili a quelle
dei popoli vicini. Per tempo iniziò la recezione del diritto bizantino favorito
dalla dominazione bizantina. Appare spontanea l’applicazione della egloga,
mentre fu opera del potere imperiale l’introduzione del prochiros. Fin dal sec
IX il diritto autoritativo dotò il popolo bugaro di una legge per giudicare il
popolo esteso al diritto penale e al matrimonio. Nel 1396 la bulgaria divenne
una provincia turca, senza autonomia; il diritto turco pre a regolare vari istituti come la proprietà;con
l’indipendenza il legislatore bulgaro abbandonò le norme canoniche e adottò 3
leggi civili a modello italiano, promulgo un codice per il commercio analogo a
quello ungherese e un codice di procedure
civile a modello russo.
Sezione seconda:IL SOCIALISMO,OBIETTIVO DI UNA RIVOLUZIONE
1.LA CONCEZIONE DI MARX E LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE.
Con la rivoluzione di ottobre,avvenuta il 7 novembre 1917 prese il potere
della russia un partito il partito
comunista.esso dichiara di ispirarsi all’analisi della storia e della società condotta da marx e engels ed alle previsioni e ai programmi che si traggono da
quest’analisi. secondo MARX ed ENGELS l’umanità ha vissuto fino ad una certa data praticando un economia naturale, in cui ogni
gruppo umano si appropriava delle risorse naturali nella misura dei suoi
bisogni e consumava senza problemi. Ad un certo punto ,l’interesse economico
indusse gli uomini ed entrare in conflitto con
tra loro, I vincitori ridussero I vinti in schiavitù. Da qul momento
l’anatagonismo tra le classi sociali che
si differenziavano in sfruttatori e sfruttati. Col comunismo la società lavorerà secondo le sue capacità e riceverà
ciò che gli è necessario per vivere; le soddisfazioni economiche saranno uguali
per tutti etc..
2.LA SCELTA SOCIALISTA
Pre se nelle proprie mani il potere,
il partito socialista sotto la guida di lenin
prese a formarsi la c.d. prassi leniana in connessione ed in parziale
contrapposizione alla dottrina marx engeliana . dal 1917 al 1921 la volonta
politica dle partito fu volta
all’edificazione del comunismo. Dopo la morte di lenin la direzione del partito passo nelle mani di
stalin fu intrapreso il passo decisivo per la
abolizione dello sfruttamneto e
degli antagonismi sociali. Fu abbandonato temporaneamente l’obiettivo
comunista e si riprese ad edificare una
società socialista. L’abolizione dello sfruttamento implicò la cancellazione di
ogni lavoro alle dipendenze di un privato e portò a duna collettivizzazione dei
mezzi di produzione agricoli quanto industriali. Le sc elte degli anni 20 furono rimesse in dubbio solo nel 1989
(caduta del muro di berlino) allorchè il potere comunista è declinato e La
soluzione socialista abbandonata.
3.politica e diritto
Il potere comunista dovette operare
una prima e fondamentale scelta tra diritto e politica. Marx ed engels avevano
insegnato ad identificare il diritto con la coazione e a vedere in esso uno
strumento politico usato da chi detiene
il potere per garantire il proprio interesse, ma comunque si convenne che l’edificazione
del socialismo verso il comunismo avevano bisogno della
coazione operata dagli organi dello stato, avevano dunque bisogno del diritto.
4. legalità
Il diritto spontaneo non poteva attirare. L’unica forma nota e studiata era
la consuetudine, vista come strumento per conservare regole ancestrali. Solo a
distanza di tempo dalla rivoluzione si potrà porre il problema dell’ammissibilità di consuetudini
socialiste.
5.continuità e discontinuità e omogeneità delle soluzioni socialiste
Il diritto dell’epoca
socialista risulterebbe dunque opposto
al potere borghese. Per dimostrare che
la rivoluzione aveva rovesciato tutto l’ordine sociale, I paesi
socialisti si obbligarono dunque a codificare. Si tratta di modelli francesi e
tedeschi, solo la cecoslovacchia e la
repubblica democratica tedesca si
scostarono consapevolmente dalla
tradizione. Nel ’64 I cecoslovacchi vollero dar prova di originalità e I
tedeschi dell’est voltarono le spalle al BGB. La romania rifiutò di codificare
temendo gli influssi sovietici.
6.speciali formati dei sistemi socialisti.
All’interno di ogni sistema
giuridico il potere occupava di prescegliere dottrine politiche e
econcettualizzazioni giuridiche. Ciò avviene in ogni contesto politico
giuridico.
7.il partito
Ciò che caratterizza il diritto socialista è il posto che occupa il partito
al potere. I partiti esistono in tutte le società moderde e nascono da un
legame associativo che condividono lo stesso programma politico.molte
circostanze hanno favorito però la nascita del partito unico nel corso del Xxsec., in russi , a seguito
della rivoluzione di ottobre il partito vittorioso soppresse ogni altra
formazione politica ed operava come un
vero organo dello stato.
Sezione terza:ISTITUTI CHIAVE DEL SOCIALISMO.
1. LA COSTITUZIONE
è difficile immaginare un paese
socialista senza una costituzione
scritta. Quest’ ultima non formulerà programmi giuridici precisi , essa
proclama le vedute politiche oltre che il bilancio.le costituzioni venivano
adottate dall’assemblea legislativa ordinaria ed eramo di tipo flessibile. Le
costituzioni socialiste ovviamente delineavano anche la natura degli organi
posti al centro dello stato, fra essi spiccava la DIETA ovvero l’assemblea
legislativa, elettiva e monocamerale, dotata di una commissine ristretta che legiferava, richiedendo poi la
ratifica dall’assemble plenaria. Gli
stati socialisti europei furono dunque unitari o federali, anche se il
carattere federali poneva problemi di
uniformità del diritto e complessa la gerarchia delle fonti. Dal 1936 l’unione
adottò allora delle basi di legislazione a cui seguirono I codici.
2.COLLETTIVITà E COMUNITà RELIGIOSE
Nell’ottica socialista la collettività è necessaria, lo stato sovietico è
la società perfetta che non può sorgere senza la presenza di altre
collettività:il partito, la repubblica,le regioni, I comuni, le imprese
statali,le cooperative e I sindacati.non sono regolate dal diritto comune le
chiese e le comunità religiose, derivante dal rifiuto del sovrannaturale nelle
dottrine marx engeliane. La libertà
religiosa ripetuta nei testi costituzionale enunciava il diritto di non
avvalersi di nessuna religione, ciò sottolineava la propaganda anti
reliziosa.le soluzioni giuridiche furono differenti nei vari paesi socialisti
ma la chiesa cristiana piu combattuta
ovunque fu quella cattolica ed in particolare quelli che riconoscevano
l’autorità papale(gli uniati). Il diritto ecclesiastico era regolato da una
selva di circolari segrete non pubblicate;l’unione sovietica disconosceva le
chiese e individuava solo delle
associazioni religiosi o gruppi di credenti.i beni occorrente per il culto
erano di proprietà dello stato e le spese erano a carico dell’associazione, I
fondi erano reperiti tra I fedeli.all’associazione era vietata ogni attività
produttiva, negli edifici pubblici era vietata l’esposizione di oggetti di
culto.
3.INDIVIDUO E I SUOI DIRITTI
La persona era considerata come un lavoratore, come cittadino e menbro
della società . secondo von jhering,
un giurista tedesco ultimo grande esponente della Scuola Storica, il
diritto è un interesse che prevale sull’ interesse alla liberazione dallo
sfruttamento ed è comune a tutti I lavoratori.il diritto soggettivo di un
lavoratore in una società socialista non
può essere in conflitto con la libertà dallo sfruttamento.
4.LA FAMIGLIA
I figli nati dal libero amore delle coppie
sono allevati,educati e mantenuti
dalla società. Era vietata la ricerca della paternità naturale a favore
del neonato poichè l’ affidamento all’ orfanotrofio anticipava la soluzione
comunista. Il divorzio era concesso solo ai ricchi o comunque affidato al
parere discrezionale del giudice.l’omosessualità era un reato disciplinato dal codice penale. Dal
1966 andati al potere gli espionenti della repubblica democratica tedesc DDR manifestaronos soluzioni diverse che
presero a stringere su quelle
sovietiche.Il matrimonio era monogamico laico e dissolubile,I genitori avevano
pari diritti , anche I figli legittimi e illeggittimi hanno lo stesso diritto,
la potesta dei figli è affidata a entrambi I genitori che la devono esercitare nell’interesse
del figlio.
5.. LA PROPRIETà
Il diritto socialista sottrae I mezzi
di produzione al proprietario privato e li collettivizza.la prima
distinzione si fa fra I mezzi di
produzione e beni di consumo. I mezzi di produzione industriali appartengono allo stato mentre I
mezzi di produzione agricoloa al lavoratore che
è condizionato però ad unirsi in cooperative perdendo così ala proprieta anche di questi. Il
lavoratore impegnavaa il proprio salario per procurarsi I beni di consumo necessari sui quali aveva un diritto di
proprietà personale(addirittura!). I beni oggetto di proprietà personale non
producono reddito. La casa di abitazione
poteva essere di proprietà personale ma spesso apparteneva allo stato assegnata in
conduzione o in locazione ad un cittadino. Dominava inoltre la convinzione che
una casa unifamiliare segrega la famiglia
dalla societàe e che perciò è da incoraggiare la coabitazione tra piu
famiglie.la permanenza di una proprietà privata personale creava il problema
della successione per causa di morte. Fu accolta l’idea di successione
legittima e di successione testamentaria
6.LA PRODUZIONE E LO SCAMBIO
Alla produzione provvedeva l’impresa statale, l’attività era sogetta al
piano. Il piano era quinquennale e suddiviso in piani annuali, nonchè in piani
territoriali a sua volta divisi in piani formulati per singola impresa:I
narjad. Il narjad precisava la quantità ,il prezzo e presso quali venditori
bisognava acquistare le materie prime e
decideva a quali rivenditori rivolgersi , in quali quantità e per quali
prezzi l’impresa dovvesse vendere il prodotto.il prodotto veniva trasferito in
associazioni socialiste apposite per la distribuzione al cittadino. Le
coperative agricole non erano legate ad un najard, I prezzi dei prodotti agricoli
erano però regolamentati dall’autorità che con le cooperazioni agricole
stipulavanoun contratto ogni anno per l’acquisto dell’intera produzione.gli
sambi con il resto d’europa erano regolati dal Consiglio per la Mutua
Assistenza Economica CAEM che gli
operatrori contrapponevano alla comunità europea.
7.I RIMEDII
Le corti giudiziarie ricalcavano
quelle dei paesi occidentali. La
tradizione russa conosceva la figura del PROKURATOR, considerato l’occhi
dello zar, e a cui erano affidati
compiti di promozione e controllo
sull’attività degli organi dello stato, di promuovere l’attività del giudice
penale.la procuratura fu circondata da grande prstigio. Il procurator veniva
nominato dall consiglio dell’urss. Il giudizio penale e civile era deciso da un collegio formato da alcuni
giudici a tempo pieno e da giudici popolari occasionali.le cariche dei giudici
a tempo pieno erano determinate, 4 anni.le cariche erano elettive e il giudice veniva ovviamente candidato dal partito. La
sentenza era inappellabile ma la parte
soccombente poteva comunque ricorrere al
procuratore il quale aveva potere di controllo.il collegio di cui parliamo era
competente per questioni civili e penale ma
non le potevano essere sottoposte le liti fra organizzazioni economiche,
le quali venivano sottoposte all’arbitrato di stato.
8.SOCIALISMO IN JUGOSLAVIA
Le cose furono un po diverse in jugoslavia, dove le scelte si indirizzavano
verso l’effettivo riconoscimento delle
autonomie etniche, che affrettò l’impiantoo di un controllo costituzionale a
vantaggio del cittadino. Le imprese erano autogestite e presenteta come il
prodotto di una concezione democratica unìmanista dell’ economia e della società.insomma il
diritto del paese era meno statuale.
Sezione quarta: L’EST EUROPEO E DOPO IL PERIODO SOCIALISTA
1. CADUTA DEL POTERE SOCIALISTA
Dalla morte del (nano) stalin un maggior rispetto per la viota umana si era introdotto nell’ ordinamento
sovietico, ciò consenti al cittadino di opporsi correndo minor rischi. Dal 1953
tentativi di rovesciare il potere comunista
ebbero luogo in ungheria, polonia ma furono repressi; nel’68 furono
tentate riforme per mezzo legale in cecoslovacchia ma furono sconfessate dai sovietici. Dagli anni 80 la desovietizzazione
procede con brio in vari paesi socialisti. Dalla seconda metà del 1989 il partito comunista perde ovunque il monopolio del potere politico e il partito
viene sciolto. Nell’ 1991 l’unione delle repubbliche societice socialiste scompare e viene sostituita da una comunità di stati indipendenti.
2.LEGALITà E FONTI
Nel periodo della ricostruzion e post socialista troviamo soluzioni
diversificate in tre aree profondamente
diverse tra loro. I paesi marcatamente occidentali europei possono rivolgersi
al modello presocialista.
3.LE REGOLE
La piaramide delle fonti scritte è sormontata da una costituzione che il
legislatore ordinario non puo modificare . la costituzione distribuisce I
poteri di vertice tra presidente ,
parlmanento e governo. Ovunque il parlamento è chiamato a fare leggi e il governo
a fare decreti. Ma in russia la
tradizione tiene in vita 3 diversi tipi di legge e cinque tipi di norme messe
in opera dal potere esecutivo. Ovunque lo stato è tendenzialmente laicociò non
vale per le repubbliche asiatiche abitate da mussulmani. Il giudice è soggetto alla legge ed è reclutato per vie
burocratiche e conserva le sue funzioni tutta la vita
4. I CODICI
La dottrina socialistaaveva dichiartao che il trapasso rivoluzionario dal
diritto capitalista a quello socialista impone la sostituzione dei codici, per
incompatibilità.risorto il diritto
borchese sono risorti anche I codici.la
codificazione non è deperita nell’est europa, infatti sono sempre in funzione I
codici penali e civili, le procedure civile e penale quasi ovunque.
CAPITOLO 11° da pag 471 a pag 494 IL
DIRITTO NEI PAESI ISLAMICI
Sezione prima :il diritto islamico
1.islam e diritto
Nei primi decenni del VII sec maometto, un profeta arabo, insegnò una
dottrina religiosa: l’islam (che significa sottomissione) imperniata su una rivelazione
di allah** poi raccolta nel libro sacro
dell’islamismo, il corano. In quest’opera sono enunciati i precetti a cui ogni buon musulmano deve attenersi;
tutti insieme questi precetti costituiscono la sharia*, che i mussulmani
ritengono di origine divina ed esaustiva di tutti i doveri che allah impone al
credente. La rivelazione divina è autosufficiente, e non si puo pensare che
esistano fonti di verità all’infuori di essa. Se una situazione non è
apparentemente regolata dal corano,provvederà l’interpretazione a decifrare le
scritture e a reperire la soluzione. La maggior parte delle regole scaritiche
riguardano il comportamento che gli
uomini debbano tenere nei confronti degli altri uomini. Secondo la concezione
islamica laddove opera la sharia non ha ragione d’esistere un altro
ordinamento. La sharia deve essere attuata spontaneamente dai fedeli e in caso
di infrazione deve essere imposta dagli organi del potere pubblico. Tuttavia nessun paese del mondo è ordinato in
base alla sola sharia;.in alcuni paesi come la turchia abitate da musulmani la laicizzazione è ormai totale.
** allah, dio unico e invisibile, si distingue dal nostro
dio proprio per la sua unicità.
*sharia,serie di norme etiche e
legali che regolamentano ogni aspetto della società e rappresentano un codice
giuridico
2. la sharia
la sharia è una precettistica rivelata da dio agli uomini
per regolare la loro condotta. Questa legge indica una doppia dimensione:
·
Metafisica
·
Pragmatica
La conoscenza della sharia è affidata alla giurisprudenza coranica ( faqih)
la cui opera è la fiqh. Prima fra le fonti del fiqh è il corano diviso in 114
capitoli o sura suddivisi in versetti . seconda fra le fonti è la sunna,ovvero gli usi,le consuetudini
ispirate alla condotta del profeta a sua volta ispirata da allah trasmessa
daprima verbalmente poi redatta nella hadith ; terza fonte è l’igma ovvero il consenso della
comunità(umma) .quarta ed ultima fonte è
qiyas paragonabile alla nostra analogia, quindi un ragionamento induttivo.. la
legittimità di quest’ultima è però dubbia. Le fonti secondarie che possono
incidere sulla costituzione giuridica sono:
1.
L’ istihslah, che nasce dalle considerazioni di
efficienza , di utilità, di bisogno pratico.la scuola malikita è la piu disponibile nei confronti di esso.
2.
L’ isthisan, ed è
la preoccupazione di equità. La scuola hanafita ama questo mezzo ermeneutico.
500 versetti del corano non possono bastare
per risolvere tutti i casi che possono presentarsi al giudiceed è per questo che ad essi viene applicato lo sforzo
interpretativo affidato al fuqyha ( esperto di giurisprudenza coranica)
3.diverse interpretazioni
A causa di diverse interpretazioni
all’interno dell’islam si sono create gravi divisioni tuttora non
rimarginate. Si è cosi Formato un islam
sunnita che prevale in asia e in africa , un islam sciita che domina in
iran in irak e ssiria e un islam
minoritario chiamato kharagita.
Sezione seconda: le grandi regole della sharia
1.la comunita islamica( umma)
Nella concezione islamica , i
credenti nel lotro insieme appartengono ad un'unica e grande comunità.al vertice della umma vi è l’imam, la guida dei credenti detto
anche califfo cioè vicario di maometto. Secondo gli sciiti egli ha rapporti con
allah e ciò lo rende infallibile, ma da tempo
l’imam vive nascosto e non appare piu agli occhi degli uomini. La nomina dell imam avviene per scelta dal
suo predecessore,la scelta deve ricadere su un musulmano ,libero, pubere, sano
,maschio, irreprensibile, quarascita.il califfo nomina i coadiutori e prepone i
giudici. Nell’esercizio delle sue funzioni il califfo emana ordini cui il
credente deve obbedienza. La religione islamica non prevede il ricorso alla
violenza per convertire un infedele ma un azione armata è prevista per difendere
la religione islamica: la guerra santa. Ad essa si ricorre solo se il nemico si
rifuta di abbracciare spontaneamente la
religione islamica e sottomettersi al potere islamico. La guerra deve edssere
condotta senza crudelta inutili, risparmiando dunque donne bambini e vecchi ed
il combattimento deve essere intrapreso non prima di mezzogiorno.
2. il musulmano, l’infedele , l’uomo e la donna
La dottrina delle persone è imperniata su una triplice contrapposizione:il
musulmano e il non musulmano,il libero e lo schiavo, l’uomo e la donna.sanità e
pubertà incidono in vario modo sulla capacità.la pienezza dei diritti politi
compete solo al musulmano. Fra i non musulmani b isogna distinguere gli
adoratori del vero dio (ebrei, cristiani)dagli atei. Chi adora il vero dio è
amesso a garantirsi la protezione da aperte dei musulmani pagando loro una
particolare imposta.poichè il matrimonio attribuisce potere sulla moglie un
uomo musulmano può sposare una donna non musulmana ma non puo avvenire
viceversa. I non credenti o i politeisti
non hanno protezione giuridica, sono esposti alla guerra santa e destinati dunque alla morte o alla
schiavitù.la contrapposizione tra libero e lo schiavo tende a perdere
importanza , ciò che è centrale nella
sharia è invece la contrapposizione tra uomo e donna. La donna è vista come un
personaggio bisognoso di protezione . il diritto alla protezione è inscindibile
dal matrimonio, per agevolare le donne alla protezione è permesso avere al
musulmano fino a 4 mogli contemporaneamente. La considerazione della donna è ridotta
in materia successoria ma pare anche a proposito della capacità di
testimoniare.
3. la famiglia e le successioni
La famiglia islamica è fondata
sull’autorità del padre e del marito.il matrimonio è un accordo tra il
proponente e la controparte(l’uomo che ha il potere sulla donna). Non vi è un
età minima per contrarre matrinìmonio.per llo sposo è previsto un
corrispettivo mahar per prendere in
sposa la donna.la sharia regola il concubinato, ilr apporto tra il padrone e la
schiava rilevante solo se da questo rapporto nascono figli maschi.l’uomo puo
avere fino a 4 mogli e può far cessare il matrimonio in qualsiasi momento
mediante il ripudio. Il matrimonio è sciolto
di diritto in caso di apostasia( ripudio della religione); i beni dei
coniugi sono separati e la donna amministra liberamente i propri beni tranne in
caso di donazioni ove è richiesto il consenso del marito. La filiazione è
ovviamente ricollegata al matrimonio e la stuttura della famiglia condiziona le
regole sulla successione per causa di morte . gli eredi sono indicati
direttamente dalla sharia ;una regola cardinale impone che la figlia riceva
la metà di ciò che riceva il maschio.
L’eredita si acquista senza accettazione e la rinuncia non è prevista.
4. le relazioni patrimoniali
La sharia conosce e considera fondamentale il diritto di proprietà
individuale.non esiste una nozione generale di obbligazione e tra le dichiarazioni di volontà spiccano i
contratti.i fatti illeciti sono studiati nella loro tipiocità essi comportano
un obbligo di risarcire il danno.
5. il diritto penale
La sharia conosce bene la figura dell’illecito penale distinta
dall’illecito civile.la distinzione si
fa in base a delitti che comportano il
taglione e quelli che comportano una pena fissata dal corano e quelli che danno
luogo ad una sanzione rimessa al giudice.il taglione puo èssere sostituito
dalla diya,prezzo del sangue, la cui misura è stabilita sulle qualità personali
e sociali della vittima e non sulla perdita patrimoniale causata.essa deve
essere corrisposta dal colpevole ai parenti della vittima. Questa poena è applicabile in caso di omicidio o
lesione personale.gli altri reati danno luogo alla pena giudiziale
6.il giudice
Il qadi è un magistrato musulmano di
nomina politica cui viene demanata
l’amministrazione della giustizia ordinaria, la fonte del suo potere è la
delega del califfo e in caso di
necessità anche da altre autorità. Il qadi è un giudice monocratico, il suo
giudizio è inappellabile, la sua sentenza non è motivatat e nessun principio lo
vincola alla decisione precedente.
I 5 pilastri dell’islam sono:
1. shahadaàprofessione di fede
2.salatàpreghiera quotidiana 5v al dì
3. saumàdigiuno durante il raamadan
4. zakatàelemosina
5. haggàpellegrinaggio alla mecca
Cap12 il diritto indiano
Sez. prima: il diritto indu
il diritto indu è legato alla religione iduista;L’ induismo è legato a 3 capi saldi che si riflettono nell’ordine
giuridico e sono: l’odine cosmico, le persone
e le regole di condotta.esistono tre ordini di regole e sono:il dharma , l’artha e il kama. Il dharma si indirizza a tutti ma
è vicolante solo per alcune caste, esso è un insieme di precetti che sono
religiosi politici e ti prevenzione. Questi precetti fissano la condotta
dell’uomo ma non preordinano sanzioni. Il precetto varia secondo la condizione
sociale del destinatario. Il precetto è considerato come una proiezione
dell’ordine cosmico. Il dharma non è un testo giuridico esso è un testo
religioso che ispira regole giuridiche . altre regole di condotta sono la
consuetudine, legge e la giurisprudenza.
Cap. 13 il diritto dell’estremo oriente
Cinese
L’ordinamento cinese sì nasce come
un ordinamento imperiale, un sistema a potere centralizzato. A capo di questo
sistema vi era un imperatore con
caratteristiche sovraumane.. il diritto a cui ricorreva l’imperatore era il fa,
mentre per il resto della società era la consuetudine a regolare i rapporti.
Nella società ciense il giurista era privo di qualità e prestigio.il
sistema cinese è riconducibile allo schema dei sistemi
imperiali preromani.
Il diritto cinese moderno
Nella prima metà del
‘900 la cina si è aperta ai
modelli europei, e l’impero ha fatto posto alla repubblica;. Ciang kai scek
promulgò vari codici ispirati ai modelli europei. la repubblica cinese è
strutturata tuttora secondo il principio del centralismo democratico. Al
vertice dello stato vi è l’assemblea nazionale popolare, dotata di poteri
legislativi, chiamata a nominare i personaggi illustri dello stato e a prendere
decisioni politiche.i suoi compiti vengono svolti dal comitato permanente che
ha il potere di interpretare la
costituzione e la legge. Il presidente della repubblica e il consiglio di stato
sono al vertice del potere esecutivo. le assemblee locali del popolo e i
governi locali del popolo sono organi periferici del potere amministrativo. I
tribunali sono distribuiti su vari livelli,fino al tribunale supremo. I giudici
sono eletti dagli organi politici elettivi
e quindi responsabili di fronte a questi sebbene indipendenti.la procura
tura del popolo è un organo statale di controllo disposto su vari livelli.
Giapponese
Girià è una regola di convenienza non
giuridica osservata per non incorrere nel biasimo sociale, una sorta di
consuetudine. è utilizzato laddove non
arriva la norma autoritaria.
Il sistema giapponese si è modellato sull’ sistema occidentale dunque
stiamo parlando di un diritto scritto importato.
Cap. 14 il diritto africano
L’africa è divisa in due zone; una a
nord del sahara e l’altra a sud. A nord le popolazioni parlano lingue
afroasiatiche mentre a sud parlano
nigerkordofaniane
---definizioni varie---
Codice Civile Francese
Codice civile del 1804 è il fulcro del diritto civile francese e il modello
delle codificazioni privatistiche. E’ il primo vero codice dell’età moderna.
Segna il trionfo della classe borghese uscita vincente dalla rivoluzione. Si
passa dal diritto alla legge: è un codice caratterizzato da unità, completezza
ed esclusività. Frutto della Rivoluzione, della volontà di Napoleone e di una
generale aspirazione alla codificazione e alla redazione delle consuetudini
francesi; aspirazione già dimostrata con la Costume de Paris del 1510 poi
aggiornata al 1580. Fra il 1789 e il 1799 si impose alla Francia un Diritto
intermedio incentrato sull’individuo e sullo stato, e che scioglieva i
vincoli della società feudale e parificava i diritti dei cittadini (Es.
Obbligatorietà del matrimonio civile e parità fra figli legittimi e naturali).
Il codice fu fortemente voluto da Napoleone che fece riunire una
commissione che in 4 mesi terminò i lavori ad esso attinenti. Commissione
composta da 4 membri: 2 dei paesi del Nord a prevalenza di diritto
consuetudinario e 2 dei paesi del sud a prevalenza di diritto scritto. Il
codice incontrò nel 1803 gli ostacoli del Tribunato ma fu poi accolto nel 1804
per entrare in vigore il 1° gennaio del 1806. L’impronta di Napoleone sul
codice fu costituita dal disegno patriarcale della famiglia, dall’uso di una
terminologia chiara. Vi era un potere politico deciso ad attuare la
codificazione, di redarre un insieme di regole di ampia competenza a carattere
non casistico e una dottrina molto competente. Il codice infatti nonostante la
completezza vanta uno stile praticamente letterario. E’ un codice di 2281
articoli suddiviso in un titolo iniziale, comprendente disposizioni sulla
separazione dei poteri, sull’obbligo di discostarsi dalle decisioni precedenti
e sul divieto del non liquet, ma piuttosto l’utilizzo di interpretazione
logica, analogica e teleologica. I tre successivi libri trattano in ordine di
persone, beni e ai diversi modi di acquisto della proprietà. Il codice Civile è
rimasto abbastanza integro dal 1806 ad oggi e vari sono stati i tentativi di
riforma fra cui una commissione del 1945 che fallì il suo compito. Il diritto
di famiglia è stato tuttavia interamente riformato per adeguarsi alle
rinnovate esigenze della donna nella società.
Anche la giurisprudenza ha contribuito notevolmente
all’evoluzione del Codice interpretando in modo più o meno restrittivo le norme
vigenti.
ALR Prussiano
Codificazione del 1794: aspira a raccogliere tutto il diritto con 17000
articoli. Prodotto dell’illuminismo perché tende a rafforzare i poteri del
sovrano ma con uno scopo educativo e con spirito paternalistico. Progetto fatto
partire da Federico II nel 1746 con lo scopo di fare norme chiare:
codificazione naturale. Primo progetto bocciato nel 1786 e accolto nel 1787 e
definitivamente pubblicato nel 1794 sotto Federico Guglielmo II. E’ la
traduzione prussiana dell’assolutismo illuminato europeo. Diviso in 2 parti: sui
diritti reali e sulle associazioni. Materie trattate molto vaste tanto che si
vorrebbe collocarlo fra i codici del ‘700: ma i buoni collegamenti, la
concisione e la chiarezza delle norme lo avvicinano ai codici moderni.
Nell’introduzione vi sono evidenti riferimenti al giusnaturalismo come la
prevalenza del bene comune sugli interessi individuali e che ognuno ha il
diritto di perseguire il proprio bene senza ledere gli altrui interessi. Fra i
suoi difetti tuttavia vi è un’acritica fede nella ragione e sfiducia nei
confronti dell’autoresponsabilità dei cittani, e la presunzione di poter
regolare tutti i possibili rapporti intersoggettivi, in oltre giurisprudenza e
dottrina sono ridotte a sole guardiane della legge. Poche influenze all’estero.
Codice civile Austriaco ABGB
Anche in Austria dietro la codificazione vi è dietro il giusnaturalismo
razionalista. Opera di codificazione iniziata sotto Maria Teresa nel 1753 che
nominò una commissione che tenesse conto del diritto Romano e del diritto della
ragione. Nel 1766 fu presentato un codice Theresianus, respinto per la sua
pesantezza. Nel 1786 sotto Giuseppe II venne pubblicata la prima parte del
codice “Giuseppino”. Dopo modifiche e rivisitazioni e implementazioni della
romanizzazione, venne definitivamente pubblicato nel 1811. Mira
all’unificazione di uno stato con diversi territori e tradizioni ed ha molti
punti in comune con il codice Napoleonico. Connesso all’idea garantista e al
principio dello statualismo. Influenza Kantiana nell’uguaglianza dei cittadini di
fronte al diritto. Principio in base al quale la certezza del diritto deriva
dalla conoscibilità delle norme. Per quanto riguarda le lacune legislative si
ammette il ricorso all’analogia e al diritto naturale, si ricorre alla
consuetudine solo nei casi in cui la legge lo prevede. Codice composto di 1502
articoli: breve ma chiaro e intelligibile. Si divide in 3 parti: sulle persone,
sulle cose e disposizioni comuni. Codice illuminista ma in contrasto con la
realtà di allora che prevedeva servitù della gleba ed esistono ancora i
privilegi feudali. Influenza all’estero minima.
Codice civile Tedesco BGB
Germania caratterizzata da debolezza del potere imperiale mancanza di una
giustizia regia forte e di un ceto di giuristi: circostanze che favorirono il
diritto Romano che è in alcuni stati fonte principale e in altri fonte
sussidiaria. Si diffonde la scuola storica: il vero diritto è consuetudinario e
i portatori sono i giuristi: questa è la tesi di Savigny, in polemica con
Thibaut che riteneva necessario codificare nello stile del Code Civil francese.
Le fonti per la scuola storica sono da ricercare nelle consuetudini germaniche
e soprattutto nel diritto romano. Savigny fonda la cosiddetta scuola
Pandettistica che ha come scopo la rielaborazione sistematica del diritto
romano e dei materiali giuridici. La scuola pandettistica opera per
concettualismo: ovvero identifica il concetto e lo mette per iscritto, opera
per dogmatismo: i commenti sono dogmi e non ammettono eccezioni, opera per
sistematicismo: in presenza di più definizioni la definizione corretta è quella
che meglio si armonizza con le altre. Il codice civile tedesco fu promulgato
nel 1896 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1900. E’ un codice composto da
2385 articoli divisi in una parte generale con norme generali sulle persone
fisiche e sulle persone giuridiche, alcune definizioni riguardanti i beni e il
concetto di negozio giuridico. Secondo libro sulle obbligazioni, il terzo sui
diritti sui beni il quarto sul diritto di famiglia e il quinto libro sulle
successioni. E’ un codice definitivo, completo ed elusivo. Durante il nazismo
si elaborò una nuova teoria delle fonti del diritto: la fonte del diritto
principale è il Furer e i giudici sono a egli sottomessi. Le giurisdizioni
superiori sono rimaste più fedeli all’antico diritto ma quelle inferiori e i
tribunali speciali sono state più influenzate dagli ideali nazisti. Il modello
della pandettistica è circolato per tutto il mondo invece il codice civile
tedesco per la sua tipicità è fondamentalmente solo tedesco anche se ha
fortemente influenzato paesi come la Russia, il Brasile il Portogallo e
soprattutto la Grecia.
Codice civile Svizzero ZGB
Consuetudini di origine germanica erano in uso in Svizzera ma l’idea della
codificazione illuministica aveva preso decisamente piede tant’è che nei paesi
meridionali si fece una codificazione sul modello del Code civil in centro il
codice civile Austriaco e successivamente nel 1855 il cantone di Zurigo si dotò
di un codice civile proprio. Vi era dunque l’esigenza direndere unitario il
sistema giuridico, quindi dopo l’unificazione nazionale e la costituzione
federale, un diritto unitario delle obbligazioni e leggi costituzionali che
imponevano un diritto comune federale, Eugen Huber fece lavoro per la
preparazione e la redazione di un Codice civile unificato. Il codice civile,
prodotto fra la fine dell 1800 e l’inizio del 1900 entrò in vigore nel 1912. Il
codice presenta una breve introduzione di 10 paragrafi e 4 libri: Diritto delle
persone, famiglia, successioni, diritti reali. E’ caratterizzato da una
deliberata incompletezza e da 1600 paragrafi. Ruolo centrale della
giurisprudenza. Influenze all’estero grazie alle sue idee moderne: Turchia.
CIVIL LAW
Origini e centro nell’Europa continentale. Tradizione che nasce alla fine
del XI secolo con la nascita delle prime Università. Prima essenzialmente
consuetudini e leggi Barbariche. Il Civil Law nasce da una fisionomia
disorganica e da un diritto in stato di arretratezza. Poi accentramento dalle
campagne alle città con studio del Diritto Romano: studio del corpus
Iuris Civilis Giustinianeo (Corpus, Digesta, Institutiones e Novellae). Diritto
Romano caratterizzato da grande prestigio ed utilizzato per il superamento dei
diritti locali. Ruolo centrale delle Università che furono istituzioni libere e
centri di cultura autonoma. All’interno delle Università fiorirono scuole di
Giuristi.
I Glossatori: che operarono
per chiarificare il testo rimanendo fedeli ad esso. Atteggiamento simile a
quello di teologi di fronte alle sacre scritture. Uno dei più grandi
rappresentanti di questa scuola fu Irnerio. Diritto come manifestazione
dell’autorità imperiale . L’opera dei glossatori ebbe il proprio culmine
durante il XIII secolo, con la Magna Glossa di Accursio.
I Canonisti:
fanno valere
l’importanza della Chiesa durante il
Medioevo. Riorganizzazione delle fonti canoniche ad opera di Graziano da
Chiusi: Concordantia Discordantium Canonum. La Chiesa grazie alla sua struttura
capillare favorì lo sviluppo dello Ius commune e soprattutto alla costruzione
del processo.
I Commentatori: mettono in luce il senso racchiuso nel testo e richiamano
l’attenzione sulla pratica del diritto. Liberazione della soggezione alla
romanità imperiale. Uno dei centri di fioritura dei commentatori è Orelans in
Francia, sede fra le altre cose della filosofia scolastica. Ora al Diritto
Romano viene attribuito un carattere sussidiario rispetto agli Iura propria: il
Diritto Romano viene contrapposto agli Iura Propria e confrontato. Fra gli
esponenti: Baldo degli Ubaldi e Bartolo di Sassoferrato (1300).
Umanisti: cercano in contrapposizione ai Commentatori di restituire
il senso al diritto romano il suo senso autentico ed originale ed estrarne lo
spirito e la filosofia e recuperarne anche lo stile e la lingua. E’ una scuola
del 1500 che influenzò anche i giuristi tedeschi.
La lex mercatoria: nata come diritto per alcune
comunità particolari, come quelle di commercianti e navigatori diviene presto
il diritto commerciale comune a tutta l’Europa, penetrando fra le altre cose
anche in Inghilterra. Diritto aperto alla libertà contrattuale, non rigido,
agile, rapido ed affidato a tribunali speciali.